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Cessione Del Quinto
La Cessione del Quinto dello Stipendio regolata dalla legge DPR 180 del 5/1/1950, sancisce il diritto da parte del dipendente a contrarre prestiti con trattenuta sullo stipendio. Trattasi quindi, di una particolare forma di credito al consumo a favore dei lavoratori dipendenti. Si chiama così perché è un finanziamento in cui un dipendente cede una quota, massimo la quinta parte, dello stipendio a titolo di rimborso della somma avuta in prestito da un istituto di credito o da un intermediario finanziario.Il pagamento del debito avviene tramite quote fisse mensili comprensive di tutte le voci di costo dell’operazione. La Cessione prevede, a titolo di garanzia la stipula di due polizze assicurative (polizza vita – polizza rischio impiego) aventi come beneficiario l’istituto di credito (Cessionario), la polizza vita salda al Cessionario il debito residuo del Cedente in caso di premorienza, l’altra, invece, interviene in caso di perdita o sospensione del posto di lavoro. Entrambe le polizze hanno la durata pari a quella del periodo di restituzione del finanziamento. Per accedere alla cessione è indispensabile che il dipendente fornisca una certificazione dello stipendio prodotta dall’amministratore da cui dipende. Qualora il Cedente abbia in corso un altro prestito con trattenuta sulla busta paga e si verifica la necessità di estinguerlo, occorre richiedere al precedente Cessionario il Conto Estintivo di quanto ancora dovuto e provvedere all’estinzione. La durata del rimborso è compresa tra ventiquattro mesi (due anni) e centoventi mesi (10 anni). La durata dell’operazione non può andare oltre l’età prevista per il pensionamento del cedente: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne, e 37 anni di servizio. I documenti necessari per poter accedere all'operazione di Cessione del Quinto dello Stipendio sono: carta d'identità, codice fiscale, ultima busta paga.
Il prestito delega (o delega di pagamento)
Il prestito delega o delegazione di pagamento è regolata dall’art. 1269 c.c. Trattasi di un rapporto trilatero, in quanto sono necessari i consensi di:
lavoratore – delegante
datore di lavoro
finanziaria – delegataria
E’ importante sapere che il datore di lavoro non è tenuto ad accettare l’incarico di eseguire i versamenti (art. 1269 c.c.). In pratica, quando l’azienda accetta l’impegno, non essendoci il limite del quinto dello stipendio, è possibile intervenire con un finanziamento la cui rata, unitamente a quella preesistente della cessione del quinto, non superi il terzo dello stipendio stesso. Dal punto di vista operativo si segue lo stesso iter della Cessione del Quinto, con l’accortezza che il contratto (dopo la compilazione) venga presentato, per l’accettazione, al datore di lavoro.
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