Scia telematica Roma-Aprire un attivita' Roma
La segnalazione certificata di inizio attività viene introdotta con l'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, sostituisce, integralmente, la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).
CHE COSA E’ LA S.C.I.A.?
La SCIA a Roma – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o trasformare un’ attività produttiva (artigianale, commerciale , industriale, turistica, edilizia, sanitaria ecc.) senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La Scia produce infatti effetti immediati e l’attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ottenuto dallo sportello telematico - Suap di Roma la ricevuta di presentazione. In caso di attività produttive è previsto l'obbligo di invio telematico (regolamento approvato con il DPR 160 del 7 settembre 2010) che definisce e disciplina la Scia come procedimento “automatizzato”.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed enti competenti, la Scia deve essere corredata delle prescritte dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni e di atti di notorietà, dalle attestazioni e dalle asseverazioni di tecnici abilitati (ad es. il possesso del titolo o dei requisiti morali e professionali o la relazione tecnica asseverata) e deve essere completa degli allegati (ad es. gli elaborati tecnici e planimetrici).
L’Amministrazione Pubblica destinataria di unaSciaha tempo 60 giorni, dal ricevimento della segnalazione, per verificare la sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti legittimanti. In caso di esito negativo, l’Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per la rimozione degli eventuali effetti dannosi, e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, a meno che, ove ciò sia possibile, l’impresa provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, su invito specifico dell’Amministrazione, entro un termine che verrà stabilito a seconda della complessità dei procedimenti, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
QUANDO OCCORRE PRESENTARLA?
la SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; l’avvenuta presentazione – in modo corretto e completo – costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla.
COME E A CHI , DEVE ESSERE PRESENTATA?
In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla vigente modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica , e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap .
ATTIVITA' PRODUTTIVE SOGGETTE A PRESENTAZIONE DELLA PRATICA SCIA?
Commercio al dettaglio in sede fissa, commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, ecc), attività ricettive in genere, attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale, attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing, attività di agriturismo, commercio all’ingrosso settore alimentare, trasporto di prodotti alimentari, commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale, commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale, stabilimenti industriali, attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020, vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative, somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose, somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti, somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, sub ingresso in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali, modifica dei locali o degli impianti, modifica degli aspetti merceologici, modifica del ciclo produttivo.
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