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Il difensore, nella dinamica della cognizione penale, ha un ruolo sempre più centrale accanto al Giudice e al P.m.
L’art. 24 Cost., infatti, garantisce, in ogni stato e grado del procedimento e del processo, ad ogni parte privata che sia parte nel processo penale, una difesa tecnica. L’effettività della stessa è assicurata da due istituti: dall’ammissione al gratuito patrocinio per i soggetti non abbienti e dalla difesa d’ufficio, garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. Il difensore dell’indagato e dell’imputato, che può essere di fiducia o d’ufficio, assiste e rappresenta tale soggetto – ricercando fonti di prova e producendo memorie ed eccezioni – per contrastare la tesi dell’accusa. itrati).




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