Attestato di prestazione energetica
Quando è obbligatorio l’APE?
-Compravendita di un sigolo immobile o interi edifici
-Contratti di locazione
-Edifici di nuova costruzione
-Provvedimenti giudiziari che comportano trasferimenti immbiliari con pignoramenti trascritti dal 1 gennaio 2008
-Ristrutturazioni che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito.
-Ampliamenti volumetrici, quando il volume lordo o climatizzato è superiore al 20% dell'esistente.
-Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi.
-Installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti.
-Ristrutturazione dell'impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria.
-Per gli incentivi fiscali e agevolazioni.
In caso di compravendita, di trasferimento oneroso di immobili e per nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vi è l' obbligo di consegna dell'attestato energetico e l'obbligo di informativa .
L'attestato va poi allegato agli atti in caso di compravendita e di trasferimento oneroso di immobili, e di contratti di nuova locazione che riguardano interi edifici. Restano esclusi dall'obbligo di allegazione sia i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari che quelli non soggetti a registrazione. Rientrano in quest'ultima categoria - chiariscono dal Notariato - « solo i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno ».
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