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Divorzio

Il divorzio è il rimedio con il quale i coniugi possono addivenire allo scioglimento del matrimonio (civile) ovvero alla cessazione degli effetti civili (non invece religiosi) del matrimonio (concordatario) ed stato introdotto in Italia dalla legge 1 dicembre 70 n 898 dalla quale (successivamente modificata) tuttora regolato. Proprio perché concepito come rimedio al fallimento coniugale, il divorzio non è ammissibile sempre e comunque, ma solamente quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita; l'accertamento di tale presupposto è possibile poi esclusivamente quando ricorra una delle cause indicate dalla sopracitata legge. Tra queste cause quella statisticamente e socialmente di gran lunga più importante è costituita dalla separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per almeno tre anni; deve per trattarsi o di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, mentre irrilevante la semplice separazione di fatto.


Le altre cause che rendono ammissibile il divorzio sono: una condanna penale, passata in giudicato, di particolare gravità; una condanna penale per reati in danno del coniuge o di un figlio; l'assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti per i quali la condanna comporterebbe causa sufficiente a giustificare la domanda di divorzio; l'annullamento del matrimonio o il divorzio ottenuti all'estero dal coniuge straniero; la mancata consumazione del matrimonio; il passaggio in giudicato della sentenza che rettifichi l'attribuzione del sesso di uno dei coniugi.




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