Che cos'è la Dichiarazione di Successione
La Successione
Info Utili
Che cos’ è la Successione Ereditaria
La successione ereditaria è il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto ad un altro per causa di morte.
Può essere legittima o testamentaria con relativi obblighi di natura giuridica e tributaria:
- La successione Legittima si ha se la persona deceduta NON aveva lasciato testamento. Il patrimonio passa agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge.
- La successione è testamentaria se il deceduto aveva predisposto testamento. L’eredità va alle persone nominate nel testamento per le quote in esso indicate.
Nel caso in cui il testamento leda i diritti di uno o di tutti gli eredi legittimari, questi ultimi possono impugnarlo per il riconoscimento dei loro diritti.
L’eredità può essere:
- Accettata in modo puro e semplice;
- Accettata con beneficio di inventario;
- Rinunciata (con atto effettuato in Tribunale oppure davanti ad un notaio).
Chi ha diritto all’eredità
- Il coniuge ed i figli, in quote diverse a seconda del numero di questi ultimi;
- In assenza di figli, gli ascendenti (i genitori e/o nonni) ed i fratelli;
- In assenza di coniuge e figli, i parenti entro il 6° grado nell’ordine e nelle quote stabilite dal Codice Civile;
- In assenza di parenti entro il sesto grado, eredita lo Stato.
Accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione con beneficio di inventario consente di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello degli eredi che, di conseguenza, non sono tenuti al pagamento di eventuali debiti ereditati oltre il valore dei beni a loro pervenuti. L’inventario è l’elenco dei debiti e dei crediti (che possono essere beni mobili e/o immobili) del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza del defunto, oppure da un notaio, entro 3 mesi dalla data del decesso.
Devono accettare l’eredità con beneficio di inventario gli eredi minori, interdetti o inabilitati.
La procedura può essere attivata da uno solo degli eredi.
Rinuncia all’eredità
E’ l’atto con il quale si sceglie di non ereditare i beni del congiunto deceduto ed ha effetto anche su eventuali debiti dello stesso. La quote rinunciata sarà suddivisa tra i restanti eredi, se esistenti, oppure trapassa per rappresentazione.
Deve essere effettuata presso il Tribunale di competenza oppure presso un notaio.
Bisogna sottolineare che il coniuge rinunziante, mantiene il diritto al diritto di abitazione ed alla pensione di reversibilità .
Dichiarazione di successione
La Dichiarazione di Successione deve sempre essere presentata quando il defunto possedeva terreni e/o fabbricati, mentre occorre verificarne l’obbligo se esistono beni diversi dagli immobili:
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EREDI IN LINEA RETTA Coniuge, figli, genitori, figli di figli |
ALTRI EREDI |
SOLO BENI MOBILI Conti correnti, deposito titoli, libretti postali, buoni postali Fino a 25.822,84 Euro |
NO DICHIARAZIONE Presentazione del Certificato di morte e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà all’Istituto di credito. |
OBBLIGO Presentazione della dichiarazione di successione |
SOLO BENI MOBILI Conti correnti, deposito titoli, libretti postali, buoni postali Superiori a 25.822,84 Euro |
OBBLIGO Presentazione della dichiarazione di successione |
OBBLIGO Presentazione della dichiarazione di successione |
BENI IMMOBILI |
OBBLIGO Presentazione della dichiarazione di successione |
OBBLIGO Presentazione della dichiarazione di successione |
VEICOLI ISCRITTI AL PRA |
NO DICHIARAZIONE Voltura a favore degli eredi |
NO DICHIARAZIONE Voltura a favore degli eredi |
La presentazione deve avvenire entro un anno dalla data del decesso, a cura almeno di uno degli eredi che automaticamente libera tutti gli altri dall’obbligo dichiarativo.
La pensione ai Superstiti (pensione di Reversibilità )
La pensione di reversibilità è la pensione che, alla morte di un lavoratore o di un pensionato, spetta ad alcuni familiari superstiti.
Si ha diritto quando:
Hanno diritto alla pensione:
Qualora gli eredi non abbiano diritto alla pensione di reversibilità , possono in ogni caso richiedere il pagamento dei ratei non riscossi dal pensionato defunto, entro 5 anni dalla data del decesso.
Al coniuge superstite, titolare di reversibilità , che contrae nuovo matrimonio, la pensione cessa di essere corrisposta ed è riconosciuta una indennità pari a due annualità della pensione di reversibilità , compresa la tredicesima mensilità , a titolo di liquidazione in capitale. La domanda va presentata entro 5 anni dalla data del nuovo matrimonio. Per gli iscritti o pensionati INPDAP, entro 2 anni.
Dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto
Se la persona deceduta era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’obbligo ricade sugli eredi, i quali devono presentare il modello Unico. Non sarà possibile utilizzare il modello 730 in quanto trattasi di autocertificazione; non potendo firmare, sarà necessario che uno degli eredi si assuma l’onere di dichiarare i redditi del defunto.
Si può presentare il modello Unico anche solo per convenienza, ad esempio per far valere le spese sostenute dalla persona deceduta. I crediti dovranno essere richiesti a rimborso e saranno da inserire nella dichiarazione di successione se necessaria.
IMU
Anche per l’IMU valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza. Saranno gli eredi a dover liquidare tramite modello F24 la quota del parente defunto, dall’inizio dell’anno al momento del decesso. I termini sono quelli previsti per la generalità dei contribuenti. Dalla data del decesso in poi, l’IMU sarà dovuta dagli eredi.
Diritti degli eredi a seguito del decesso di un famigliare in attività lavorativa – dipendente
In collaborazione con l’azienda o con il datore di lavoro, occorrerà verificare il diritto:
Hanno diritto alla liquidazione delle competenze il coniuge, i figli e, se conviventi a carico del lavoratore, i parenti (entro il terzo grado) o gli affini (entro il secondo grado). In mancanza si segue la devoluzione secondo la successione legittima.
Il termine entro cui richiedere tali somme è di 5 anni dalla data del decesso.
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