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Recupero Crediti

  • PREMESSA


    L’attività di recupero crediti

    Il “recupero crediti” è un’attività che mira a ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione. In ogni caso, prima di intraprendere la via giudiziaria (causa in tribunale con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi), nella maggior parte dei casi, si tenta di risolvere il problema in via “bonaria” ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli.

    L’attività di recupero credito si articola in due diverse fasi :
    • Fase Stragiudiziale
    • Fase Giudiziale
    Recupero crediti - Fase Stragiudiziale


    La procedura di recupero crediti “ stragiudiziale ” consente di evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie legali, ma presuppone la collaborazione del debitore. La società di recupero crediti o lo Studio Legale tenterà di concordare un piano di rientro con il debitore tramite solleciti epistolari, telefonici e, in alcuni casi, contatti diretti per mezzo di funzionari. In generale, le società di recupero crediti operano secondo uno schema ben preciso:

    Primo sollecito epistolare:
    s’intima al debitore il pagamento della somma dovuta (indicando il capitale, gli interessi e i maggiori oneri) e si comunica che la pratica verrà affidata a un ufficio preposto al recupero crediti.

    Sollecito telefonico:
    l’operatore incaricato della pratica provvede a effettuare solleciti telefonici di pagamento (anche via fax e/o e-mail), tentando di risolvere eventuali contestazioni.

    Esazione diretta: gli agenti di recupero crediti, attraverso il contatto “ fisico ” con il debitore, prendono visione della reale situazione (se si tratta di un rifiuto deliberato a onorare gli impegni o se, pur essendo nell'impossibilità di adempiere, il debitore è disposto a collaborare), verificano la fattibilità del recupero e tentano di concordare un piano di rientro, anche parziale o in forma rateale.

    Messa in mora: è il primo passo formale per tentare il recupero del credito. Tramite un’ultima lettera raccomandata A/R il debitore viene intimato a pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale è possibile avviare l’azione giudiziaria con l’addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti.
    I requisiti minimi della lettera sono :
    - Data della lettera;
    - Causa del credito (es. contratto, fattura ecc.);
    - Data in cui è sorto il credito;
    - Ammontare complessivo del credito;
    - Termine congruo per adempiere (di solito quindici giorni).

    Nel caso in cui il recupero in via “ bonaria ” non porti ad alcun risultato, sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l'opportunità di avviare l’azione giudiziaria. Allo stesso modo, se si giunge a un accordo e il debitore si rende disponibile al pagamento – immediato o rateizzato - lo Studio Legale o la Società di Recupero farà il necessario per cautelare il creditore e garantire il rispetto degli accordi presi (ad es. nel caso in cui venga concesso altro tempo, l’accordo con il debitore potrebbe consistere nella predisposizione di maggiori garanzie quali: titoli di credito, pegni, ipoteche, ecc.); anche in questo caso sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per verificare le reali condizioni economiche del debitore.

    Recupero crediti - Fase Giudiziale

    Il ricorso al tribunale è l’ultima via da percorrere quando la fase stragiudiziale (che consente di ridurre tempi e costi) non produce alcun risultato. Obiettivo principale: ottenere un titolo esecutivo , ovvero l'atto o il documento in base al quale è possibile avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (es.: l'automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.). Generalmente, l’azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito , ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale, emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto (il possesso di beni pignorabili). La mancanza di beni pignorabili, di solito, rende “sconveniente” avviare l’azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali. Solo in caso di crediti d’importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l’azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito).

    A seconda dei casi, il creditore può agire in diversi modi per far valere i suoi diritti:


    1. Ricorso per ingiunzione
    2. Precetto su Titoli
    3. Pignoramento dei beni
    4. Sequestro conservativo
    5
    . Fallimento

    1. Ricorso per ingiunzione. Se il creditore è in possesso di prove documentali che attestino il suo diritto, il nostro ordinamento prevede un procedimento sommario che consente di ottenere, in tempi brevi, un titolo esecutivo . Per avviare tale procedimento è necessario che il credito sia: - certo (esistente, ovvero provato da documenti quali: contratto, fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA ecc.); liquido (certo nel suo ammontare); esigibile (non sottoposto a termine o condizione). Nel caso non si verifichino tali condizioni o non si disponga già di un titolo esecutivo (che consente di agire subito con atto di precetto ), sarà necessario agire in via ordinaria (con atto di citazione ) sempre al fine di ottenere un titolo esecutivo, ma con un notevole prolungamento dei tempi.

    2. Precetto su titoli. Se il creditore è già in possesso di titoli esecutivi (ad es. cambiali o assegni protestati) potrà agire immediatamente per ottenere l’esecuzione forzata sui beni del debitore; negli altri casi l’esecuzione forzata potrà essere effettuata solo in virtù di titoli esecutivi costituiti mediante sentenza o altri provvedimenti. Con l’ atto di precetto il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a dieci gg. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore ha la facoltà di chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’integrale soddisfacimento del proprio credito.

    3. Il pignoramento ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all’ esecuzione forzata e consiste in un’ ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto dell’espropriazione e i frutti di essi. Con il pignoramento, quindi, ha inizio il processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro , al fine di soddisfare integralmente il creditore.

    4. Sequestro conservativo. Il sequestro conservativo è una misura cautelare diretta a garantire il credito, quando vi sia il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso (ad es. quando si presume che il debitore possa “nascondere” i beni oggetto di pignoramento, approfittando delle lungaggini del procedimento ordinario). Pertanto, ancor prima di iniziare l’azione legale di recupero crediti è possibile vincolare giuridicamente i beni pignorabili del debitore per poi convertire, successivamente (con l’ottenimento della sentenza di condanna esecutiva), il sequestro conservativo in pignoramento . I presupposti per la concessione del sequestro conservativo sono:
    • la ragionevole apparenza del diritto (ovvero, esistenza del credito);
    • il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito.
    5. Fallimento. In generale, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale , e si trovi in stato d’ insolvenza , è possibile attivare a procedura concorsuale di fallimento. Tale procedura è finalizzata a realizzare coattivamente e in modo paritario i diritti dei creditori, attraverso la liquidazione delle attività presenti nel patrimonio del debitore. Quanto ai due requisiti, la qualità d’imprenditore implica che sono esclusi dalla procedura fallimentare: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, enti pubblici (per i quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa ), e le grandi aziende in crisi (per le quali è prevista l’ amministrazione straordinaria ). Infine, stato d’insolvenza significa che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e può essere provato ad es. attraverso una serie reiterata di protesti cambiari, un verbale di pignoramento con esito negativo (ad es. per mancanza di beni pignorabili), ecc.

    L’importante è che il debitore non riesca a dimostrare la sua capacità di rimborso anche mediante un piano di rientro. Con la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore viene privato dei suoi beni (con alcune eccezioni: assegni a carattere alimentare, beni e diritti strettamente personali, ecc.) che vengono sottoposti all’amministrazione del curatore fallimentare, il quale redige l’inventario e provvede alla loro liquidazione.


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