Rischio Biologico
Il rischio biologico è uno della lunga serie di pericoli evidenti o latenti che siano, ai quali si può andare incontro in un luogo di lavoro . È in particolare una tipologia di rischio che riguarda particolari settori lavoratori, particolari ambienti e per il quali il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha riservato un’intera sezione che regola obblighi, accortezze e sanzioni miranti alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori.
Già l’aggettivo biologico rende da sé l’entità di tale rischio. Rischio infezione e contagio in sintesi. Lascia inoltre immaginare i luoghi dove può essere pià probabile e frequente riscontrarne l’incombenza. Viene facile infatti pensare a discariche, bagni pubblici, allevamenti. Sono questi in effetti luoghi in cui il rischio è sicuramente presente. Accanto a questi però occorre considerare che anche una scuola dell’infanzia è un luogo “rischioso”, come un ufficio e ovviamente uno studio di tatuatori.
Esistono in natura centinaia di virus , di batteri conosciuti capaci di alterare in forma più o meno grave la salute di un essere umano . Ogni luogo di lavoro, in relazione agli ambienti, alle materie trattate e alle sostanze utilizzate ha quindi i suoi rischi, la sua batteria di agenti infettivi e contagiosi, e al contempo viene dotato dalla normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro de i necessari strumenti preventivi .
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro affronta il rischio biologico nel “Titolo X Esposizione di agenti biologici” , dall’articolo 266 all’articolo 286. Nell’articolo 287 il D.lgs 81/08 dice:
“Art. 267. (Definizioni) 1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:
- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo : qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
E ancora:
“Art. 268. (Classificazione degli agenti biologici)
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- a) agente biologico del gruppo 1 : un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2 : un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3 : un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
Il lavoro e la struttura aziendale impiegata in ambienti soggetti a rischio biologico sono soggetti a particolari indicazioni normative che riguardano tutte le prassi, le abitudini e l’organizzazione. Obblighi relativi alla comunicazione , autorizzazione da parte del datore di lavoro rispetto ai luoghi, ai tempi e alle condizioni che potrebbero comportare mutazione del rischio; obblighi relativi a valutazioni del rischio mirate, a DPI e ulteriori misure tecniche organizzative e procedurali, misure igieniche , misure di emergenza , informazione e formazione . Esistono inoltre particolari disposizioni declinate su ambienti specifici come le strutture veterinarie, i laboratori e gli stabulari, i processi industriali.
Una lunga serie di articoli è destinata infine, sezione particolarmente importante data la materia del nostro sito, alla sorveglianza sanitaria . Agli obblighi del Medico competente , il che sottintende ovviamente la presenza stessa del medico, agli obblighi del datore di lavoro, all’informazione e alla vaccinazione .
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