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Corsi per Addetti Antincendio

Corsi per Addetti Antincendio


La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei luoghi e dell’ambiente.
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.


CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)


Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e da ritenersi limitata.


CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)


Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.


CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO (DURATA 16 ORE)


Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:


  • per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio

Tali luoghi comprendono:


  • - aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
  • - aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
  • - aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
  • - aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
  • - edifici interamente realizzati con strutture in legno.
  • AL FINE DI CLASSIFICARE UN LUOGO DI LAVORO O UNA PARTE DI ESSO COME AVENTE RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO OCCORRE INOLTRE TENERE PRESENTE CHE:


  • molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
  • una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
  • nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
  • Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
    Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
    La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato IX al presente decreto.
    A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:


  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
  • (nota 1)scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.


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