Sei in: Servizi: CONSULENZE CONDOMINIALI: NUOVO CODICE CIVILE PER IL CONDOMINIO

NUOVO CODICE CIVILE PER IL CONDOMINIO

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Le nuove norme entrano in vigore il 18 giugno 2013. LE PRINCIPALI NOVITA': AMMINISTRATORE: Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". POLIZZA RC: L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini. SITO INTERNET: Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Richiedi info
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 2