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mediazione civile
LA MEDIAZIONE CIVILE Mediare è qualcosa che tutti noi facciamo in ogni momento della nostra vita. Poiché la vita è relazione con gli altri, è inevitabile che a volte i nostri interessi siano in conflitto con quelli dei nostri vicini, dei nostri colleghi, dei nostri clienti o fornitori, dei nostri concorrenti e, persino, dei nostri parenti e familiari. Questo accade ogni giorno, ma raramente si arriva alla lite o, peggio, alla controversia in Tribunale. Perché? Perché tutti noi, in maniera del tutto naturale, spesso persino inconsciamente, il più delle volte riusciamo a mediare fra i nostri interessi e quelli degli altri, a conciliare le nostre r agion i con le ragioni altrui. Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause; l’obiettivo principale della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (non oltre 4 mesi) e costi molto contenuti e certi. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, che possono essere assistite dai rispettivi avvocati o consulenti, si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe. La mediazione costituisce la migliore e unica alternativa alle costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore. La mediazione obbligatoria Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: – diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto, compravendite immobiliari ecc.); – divisione; – successioni ereditarie; – patti di famiglia; – locazione e comodato; – affitto di aziende; – risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; – contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. La mediazione volontaria Per tutte le materie per le quali non è prevista l’obbligatorietà della mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti. Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto. La mediazione demandata dal giudice Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti. Il mediatore Il mediatore è un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe al contenzioso, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al giudice; il verbale di conciliazione che riporta tale accordo, omologato dal Presidente del Tribunale di competenza, costituisce titolo esecutivo per le parti. I mediatori, generici o specializzati in diritto internazionale o del consumo, possono operare esclusivamente presso gli Organismi di mediazione e solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia. In particolare, i mediatori dell' Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR sono stati selezionati sulla base di rigorosissimi criteri di competenza e valutando a fondo le loro capacità comunicative, al fine di offrire alle parti un supporto fondamentale che le possa guidare verso un accordo condiviso e pienamente soddisfacente. Gli organismi di mediazione Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione e iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, dopo aver dato particolari garanzie di serietà ed efficienza, Il registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile ovvero un suo delegato avente qualifica dirigenziale, che esercita poteri di vigilanza e controllo; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Gli enti abilitati a svolgere la mediazione possono essere pubblici o privati (società, associazioni), ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi (camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, organismi non autonomi di società); prima di concedere l’accreditamento a un ente privato il responsabile del registro deve vagliare anche i requisiti di onorabilità di tutti i soci (o associati), degli amministratori e dei rappresentanti degli organismi. Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento e di un codice etico, comunicati al Ministero, che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza di chi svolge il procedimento di mediazione; anche le indennità che le parti dovranno pagare per il procedimento devono rientrare nelle tabelle fissate dal Ministero ed essere comunicate al responsabile del registro. L' Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR è iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia. Attualmente l’Istituto si avvale di circa 200 mediatori accreditati, in massima parte avvocati, dottori commercialisti e docenti universitari, dislocati nelle varie regioni italiane. LA MEDIAZIONE CONVIENE! Chi inizia una causa civile è spesso animato da un forte sentimento di rivalsa per aver subìto un torto per il quale vuole subito ottenere ragione. Per questo, fino a oggi, si ricorreva al Tribunale nella speranza di ottenere, per mezzo di una sentenza, quella soddisfazione alla quale si riteneva di aver diritto . Ma quanti, dopo anni passati fra udienze e rinvii, sostenendo spese ingenti e attese interminabili, effettivamente sono riusciti ad ottenere quella giustizia a cui aspiravano? Aspettare cinque anni per recuperare un credito è soddisfacente? Aspettare dieci anni per un risarcimento danni è soddisfacente? Quanto tempo siamo disposti ad aspettare per trovare soddisfazione? La nostra Giustizia Civile, con circa 5 milioni di cause civili arretrate, ha fatto precipitare l’Italia al 157° posto (su 180) della classifica mondiale sull’efficienza del sistema giudiziario per la definizione delle controversie civili e commerciali (dati Banca Mondiale – Doing Business 2011) . La mediazione civile offre soluzioni concrete in tempi certi e rapidi –massimo quattro mesi– e a costi molto contenuti. Quasi tutte le controversie si possono conciliare. Certo, non tutte , ma l’ultima parola spetta sempre alla parte, alla quale rimane sempre possibile il ricorso al Tribunale se non si troverà un accordo. Principali vantaggi della mediazione: La mediazione è rapida , con tempi massimi di 4 mesi contro una media di 10 anni per giungere a una sentenza definitiva in un giudizio civile (fonte: Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Statistica ) . La mediazione è economica , con spese di gran lunga inferiori a quelle necessarie per un giudizio civile, fra spese di giudizio, onorari, perizie, consulenze e, soprattutto, costi occulti dovuti agli anni di attesa. La mediazione è positiva , promuovendo il dialogo e permettendo di mantenere rapporti positivi con l'altra parte (un'azienda eviterà di perdere un cliente, un condomino eviterà di compromettere i rapporti di buon vicinato, ecc.). La mediazione è necessaria , essendo l'unica via per evitare il collasso del nostro sistema giudiziario e la deriva dell'economia italiana (mentre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo continua a condannarci per la durata "non ragionevole" dei processi e le aziende straniere non investono in Italia per l'incertezza del diritto, il Parlamento Europeo ha lodato il nostro Paese per aver introdotto la mediazione con una legge all'avanguardia in Europa). Agevolazioni previste per le parti che partecipano al procedimento di mediazione Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità versata, fino a euro 500, 00 ; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000, 00 , altrimenti l'imposta è dovuta solo per il valore eccedente. Sanzioni previste per le parti che non si presentano al procedimento di mediazione senza giustificato motivo Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 148/2011 di conversione del d.l. 138/2011, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio , ai sensi dell'art. 116, comma 2 del codice di procedura civile. Inoltre , nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 , il giudice condanna la parte, che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio , da versarsi all'entrata del bilancio dello stato.Richiedi info