Fideiussioni per rimborso Iva: ecco come funzionano
Le fideiussioni per rimborso IVA sono polizze assicurative che permettono ai contribuenti di richiedere il rimborso dell’Iva, qualora gli stessi siano creditori nei confronti dello Stato.
Rimborsi Iva fino a 30.000 euro
Le condizioni che regolano i soggetti esonerati o tenuti a presentare la garanzia sono indicate nell’articolo 38 bis del DPR 633 del 1972. Per i rimborsi del credito fino a 30.000 euro non è richiesta una prestazione di garanzia né ulteriori adempimenti. Il limite si riferisce non alla richiesta singola ma all’intero novero di richieste di rimborso relative ad uno specifico periodo d’imposta.
Rimborsi Iva superiori a 30.000 euro
I rimborsi Iva per importo superiore a 30.000 euro vanno divisi a seconda che la richiesta sia presentata da soggetti considerati a rischio e soggetti ritenuti non a rischio. Nel primo caso, è obbligatorio presentare una garanzia di durata di tre anni dall’erogazione. Se inferiore ai tre anni, la durata deve corrispondere al periodo che intercorre tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento. La garanzia può consistere in titoli di Stato, polizza fideiussoria, titoli garantiti dallo Stato o fideiussione rilasciata da un’impresa commerciale affidabile o da un istituto bancario.
Si può utilizzare la garanzia anche per i soggetti non a rischio. In alternativa, si può ricorrere alla presentazione di una dichiarazione dotata di visto di conformità. E’ necessario, inoltre, allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di alcuni importanti requisiti, relativi alla solidità patrimoniale, al rispetto delle scadenze e alla regolarità dei versamenti e alla stessa attività aziendale la quale non deve essersi conclusa né ridotta per mezzo di cessioni di aziende o parti di esse.
Chi sono i soggetti a rischio
I soggetti a rischio sono le imprese che esercitano l’attività da meno di due anni, eccezion fatta per le startup innovative ed i lavoratori autonomi. Sono a rischio anche i soggetti che presentano la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile che risulta all’atto della cessazione dell’attività nonché quelli che presentano dichiarazione in assenza di visto di conformità, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di sottoscrizione alternativa.
Sono, infine, rischiosi i soggetti che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica da cui emerga una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato che superi il 10% degli importi dichiarati (a condizione che questi non superino 150.000 euro), il 5% degli importi dichiarati (se gli stessi superano 150.000 euro ma non eccedono 1.500.000 euro) e l’1% degli importi dichiarati, o comunque i 150.000 euro se gli importi dichiarati sono maggiori di 1.500.000 euro.
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