Mediazione Civile in Condominio
Mediazione civile in condominio: obbligatoria dal 21 marzo 2012
Sportello di Conciliazione in Condominio e Locazioni
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Dlgs n. 28/2010 di attuazione alla legge delega n. 69/2009 in materia di riforma del processo civile. Per alcune materie, come condominio e locazioni, la mediazione ed il tentativo di conciliazione stragiudiziale è diventata condizione di procedibilità al rito giudiziario ordinario. In sostanza, prima di tentare un giudizio ordinario, si dovrà cercare di comporre bonariamente la lite attraverso un rito di mediazione e conciliazione. Solo dopo, in caso di insuccesso, ci si potrà rivolgere alla giustizia ordinaria.
Dal 21 marzo 2011 l’obbligo di preventiva mediazione riguarda già le liti sui diritti reali, sulle locazioni, comodato, successioni, RC medica, famiglia, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 21 marzo 2012 é in vigore la seconda parte della norma che prevede l’obbligo di mediazione anche per le liti in materia di condominio e risarcimento danni per sinistri da circolazione stradale.
Il tentativo di mediazione si esercita depositando apposita domanda presso un organismo riconosciuto (oltre 800), versando un contributo iniziale di 40 euro per l’avvio. La “sentenza privata” che segue alla mediazione non è soggetta all’imposta di registrazione, ma a semplice omologazione da parte del Giudice perché venga resa esecutiva.
“Sportello di Conciliazione in materia di Condominio e Locazioni”
La rete LM franchising presenta un apposito “Sportello di Conciliazione in materia di Condominio e Locazioni” presso le Agenzie affiliate aderenti, in collaborazione con FIMECO srl, Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia n. 444 con P.D.G. del 26/08/2011 e n. 258 con P.D.G. del 02/02/2012, con sede in via Merine n. 31, a Lecce, e in Viale G. Cesare n. 95, a Roma (Partita Iva e cod. fisc. 04388040752 - Iscritta al REA al n. 287521 LE ).
I consulenti LM franchising saranno in grado di fornirvi tutta l’assistenza personale necessaria anche durante il rito stesso di conciliazione davanti al mediatore.
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