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Incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed EsecuzioneLa legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è stata aggiornata più volte, anche per recepire direttive comunitarie: con il decreto legislativo 626/94 (luoghi di lavoro), il decreto legislativo 494/96 (cantieri temporanei e mobili) e con il decreto legislativo 81/08 (Testo Unico). |
Le nuove normative sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili si rivolgono innanzitutto ai committenti e ai progettisti incaricati , ai quali vengono chiaramente richiesti la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri , sollecitando quindi di occuparsi di sicurezza contemporaneamente alla progettazione architettonica dell'opera, e non a posteriori, a progettazione eseguita e magari a cantieri iniziati |
Allo scopo di rendere possibile la pianificazione della sicurezza e quindi integrarla al progetto dell’opera, nonché per garantire la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione durante l’esecuzione dei lavori, il D.Lgs. 81/08 prevede l’apporto di professionalità specifiche ed adeguatamente formate: il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’ esecuzione . |
Il Coordinatore per la progettazione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. I suoi compiti sono: |
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Il Coordinatore per l’Esecuzione deve essere nominato prima dell’affidamento dei lavori. I suoi compiti sono: |
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