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Conciliazione obbligatoria

Sono indicate all’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, e specificamente:
• condominio,
• diritti reali,
• divisione,
• successioni ereditarie,
• patti di famiglia,
• locazione,
• comodato,
• affitto di aziende,
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti,
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica,
• risarcimento del danno derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità,
• contratti assicurativi bancari e finanziari


A seguito del Decreto "Milleproroghe", la condizione di procedibilità per i contenziosi in materia di condominio e risarcimento danni derivante da circolazione di autoveicoli e natanti, è stata posticipata al 20 marzo 2012.


Quindi dal 20 marzo 2011 sarà obbligatorio esperire il tentativo di mediazione per i contenziosi vertenti su tutte le altre materie indicate nel suddetto articolo 5, D. LGS. 28/2010




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