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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

Dal
1° luglio 2010 è obbligatorio anche per gli affitti immobiliari.


Dal 1° gennaio 2012 , nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.



L'Attestato di Certificazione Energetica


L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni , prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:



  • per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
  • per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.


L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile ovvero le restazioni del sistema Edificio-Impianti inserendolo in una apposita classe di appartenenza




Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico e quindi i costi di gestione.
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