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Modello 730

Soggetti interessati

Non tutti i redditi possono essere dichiarati nel Mod. 730, come non tutti i contribuenti possono usufruire dell'assistenza fiscale. Ecco di seguito l'elenco dei soggetti che possono usufruire dell'assistenza fiscale mediante presentazione del Modello 730/2010 ai sostituti d'imposta o ai Caf.


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Soggetti utilizzatori del Mod. 730/2010
Possono fruire dell'assistenza fiscale mediante presentazione del Mod. 730/2010 ai sostituti d'imposta che vi acconsentono o ai C.A.F. per dipendenti e pensionati o a professionisti abilitati:


i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione;


soggetti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);


i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca;


i sacerdoti della Chiesa cattolica;


i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);


soggetti impegnati in lavori socialmente utili;


lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;


personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2009 al mese di giugno dell'anno 2010;


soggetti che nel 2010 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa;


produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.




Con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno gli stessi possono utilizzare il Mod. 730 a condizione che:


se la presentazione del modello 730 avviene presso il datore di lavoro, il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2010;


se la presentazione del modello 730 avviene presso un Caf-dipendenti o un professionista abilitato, il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2010 e il contribuente conosca i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.




Con riferimento ai soggetti che nel 2010 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa, gli stessi possono utilizzare il Mod. 730, mediante presentazione da effettuarsi esclusivamente ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, a condizione che:


il rapporto di collaborazione sia in corso almeno nei mesi di giugno e luglio 2010;


siano conosciuti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.




Soggetti che non possono uttilizzare il Mod. 730/2010
Non possono invece usufruire dell'assistenza fiscale:


i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;


i contribuenti che nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d'acconto;


i contribuenti non residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;


i contribuenti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato.




Soggetti minori o incapaci
Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di soggetti minori o incapaci , purché ricorrano le condizioni per fruire dell'assistenza fiscale.


Soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2010 o UNICO 2010 - Persone fisiche).


Di seguito vengono elencate le fattispecie in presenza delle quali non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione :


i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera Euro 10,33;


solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto ed eventualmente redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;


solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavoratori a progetto, intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;


solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);


solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più sostituti d'imposta, qualora sia stato chiesto all'ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio tenendo conto dei redditi erogati anche dai precedenti sostituti;


un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a Euro 8.000,00, nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e sul quale non sono state operate ritenute;


un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e sul quale non sono state operate ritenute;


un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;


un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;


un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);


solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;


solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;


solo redditi di fabbricati relativi esclusivamente all'abitazione principale e alle eventuali pertinenze (box, cantine, ecc.);


solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a Euro 7.500,00);


solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a Euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili);


solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).




L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nei casi in cui le addizionali regionale e comunale all'IRPEF non siano state trattenute o siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.


Dichiarazione congiunta
Il contribuente può presentare la dichiarazione in forma congiunta qualora il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato , sia in possesso di redditi dichiarabili con il Modello 730 (come indicato in precedenza tra i "Redditi dichiarabili"ed, almeno uno dei due, si trovi nella condizione di utilizzare il Mod. 730.


Assistenza fiscale
In caso di dichiarazione congiunta, l'assistenza fiscale può essere prestata indifferentemente dal datore di lavoro di uno dei due coniugi, o da un Caf o da un professionista abilitato : in tal caso dovrà essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il datore di lavoro che effettuerà le operazioni di conguaglio.


Casi di esclusione
Non è invece possibile procedere alla presentazione della dichiarazione congiunta:


se uno dei due coniugi è deceduto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;


se uno dei due coniugi possiede redditi per i quali non è possibile avvalersi dell'assistenza fiscale;


in presenza di dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone incapaci .






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