Sei in: Servizi: CORSI DI FORMAZIONE: Corsi di Formazione per Datori di Lavoro RSPP
Corsi di Formazione per Datori di Lavoro RSPP
CORSI PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP Durata del Corso 16 ore Corso con taglio tecnico-operativo-legale per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in Aziende produttive fino a 30 dipendenti o commerciali sino a 200 dipendenti. D.Lgs 81/08 Art.34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. DLgs 81/08 - Allegato II (1). Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.34) 1. Aziende artigiane e industriali (1).......... ....fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche....................fino a 10 addetti 3. Aziende della pesca ..............................fino a 20 addetti 4. Altre aziende ....................................fino a 200 addetti (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Per informazioni, date e costi dei nostri Corsi di Formazione, cliccate qui .Richiedi info