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recupero crediti
Uno dei passaggi più importanti per una impresa è il recupero dei propri crediti in tempi ragionevoli.Spesso sia i privati che le azienda sane si trovano in improvvise difficoltà a causa del mancato recupero di crediti da parte di debitori morosi.
Lo studio Rusconi affianca alla consulenza preventiva anche il settore del recupero crediti, che passa attraverso distinte fasi:
1) ricorsi per il conseguimento di decreti ingiuntivi nei confronti dei debitori morosi. 2) esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi contro i debitori.
3) istanze di fallimento ed istanze di ammissione al passivo fallimentare dei crediti presentati dai clienti.
1) Decreti ingiuntivi
I decreti ingiuntivi sono provvedimenti emessi dal giudice civile, in particolari circostanze, che contengono una ingiunzione rivolta al debitore, di pagare il debito contratto con l'altra parte. Se immediatamente esecutivi consentono di subito una azione esecutiva ( mobiliare, immobilare e/o presso terzi) per il recupero del credito.
2) Ogni sentenza è immediatamente esecutiva, anche quando contro di essa viene proposta una impugnazione ( appello, ricorso in Cassazione). Così anche i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e quelli non opposti o che sono stati confermati in sede di giudizio di opposizione.
A questo punto, se ottenuta la sentenza che si pronuncia a favore del creditore, il debitore non adempie spontaneamente, si rende necessario avviare una azione esecutiva per il recupero del credito. Le azioni esecutive sono di tre tipi:
a) mobiliari - si pignorano e vende all'asta i beni mobili del debitore;
b) immobiliari - si pignorano e vendono all'asta i benni immobili ( case proprietà) del debitore;
c) presso terzi - si pignora un deposito o un credito che il debitore ha nei confronti di un terzo che dovrà pagare al creditore procedente.
3) Può anche accadere però che il debitore si trovi in una difficoltà economica tale da non poter pagare regolarmente i propri creditori.
Ebbene, se il debitore è un imprenditore comerciale non piccolo il creditore può chiedere nei suoi confronti la dichiarazione di fallimento del debitore e, una volta ottenuta, può chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento.
Sarà il curatore nominato dal Tribunale competente a vendere all'asta tutti i beni del debitore e a procedere al riparto delle somma così ottenute fra i vari credtori ammessi al passivo del fallimento.
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