Verifiche di compatibilità di danno
tratto da www.studiozanda.com
Spesso le quotidiane dispute tra compagnie assicurative ed utenti della strada vertono sulla genuinità e fondatezza dei sinistri stradali oggetto di richiesta di risarcimento danni.
Accade talvolta che l'ispettorato sinistri di competenza manifesti dubbi circa l'effettiva coerenza tra la dinamica del sinistro denunciata e i danni ad essa correlati , decidendo pertanto di affidare ad un perito fiduciario della compagnia stessa l'incarico di eseguire delle indagini di carattere tecnico sui danni riscontrati sui veicoli oggetto del medesimo sinistro stradale; ovviamente, qualora le risultanze tecniche ottenute dal perito fiduciario diano conferma ai dubbi preposti, la richiesta di risarcimento danni viene respinta.
In questi casi il danneggiato se effettivamente ritiene immotivata ed ingiusta la decisione della compagnia assicurativa, normalmente intraprende un' azione legale nei suoi confronti, precauzionalmente avvallata e motivata tecnicamente da un proprio perito di parte (nei procedimenti giudiziari definito dall'acronimo CTP ).
In sede di giudizio, qualora la disputa tra le parti in causa sia concernente aspetti tecnici (come accade nei sinistri stradali) il Giudice competente normalmente nomina un Consulente d'Ufficio (definito con l'acronimo CTU ), al quale viene affidato il mandato di rispondere a dei quesiti utili a dare soluzione al caso.
Tuttavia va considerato che una simile azione legale non deve necessariamente svolgersi con l'ausilio di un consulente tecnico di parte (CTP) , ma il suo intervento può dare sostanziale supporto, aumentandone di fatto l'efficacia e le possibilità di successo.
Nel contempo è bene tenere presente che l'intervento di un perito di parte "a monte", ovvero già nella trattazione stragiudiziale , può aumentare significativamente le possibilità di ottenere un equo risarcimento prima di promuovere una causa.
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