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DIA, Ristrutturazioni, Progettazione
Ormai sappiamo tutti che come mettiamo le mani su un edificio, vuoi per una semplice manutenzione di esso o per una leggera modifica, spesso e volentieri dobbiamo imbatterci con la L.R.1/2005 che regola la D.I.A. acronimo di denuncia di inizio attività.
Vediamo i casi in cui è obbligatorio applicarla, naturalmente previa consultazione con geometra abilitato per vedere le possibilità di intervento e se le opere che andremo a realizzare saranno previste nel regolamento del proprio comune.
- opere di manutenzione straordinaria
- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, semprechè non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d’uso, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e il numero delle stesse;
- rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse.
- opere con interventi sull’organismo edilizio esclusivamente finalizzati al ripristino architettonico storico-ambientale;
- eliminazione delle superfetazioni;
- restituzione dell’edificio alle sue caratteristiche originali;
- ripristino del numero delle unità d’uso;
- ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure, modificazioni di porte esterne o finestre)
- risanamento conservativo
- opere che, nell’ambito delle singole unità immobiliari dell’edificio esistente, sono finalizzate ad una migliore funzionalità d’uso, quali modifiche distributive interne per una più funzionale sistemazione planimetrica ottenuta anche con spostamento di tramezzi, nonchè l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (soppalchi non costituenti superfici utili con altezza non superiore a metri 1,50, scale interne, ecc.), purchè non comportino modifiche della struttura portante esistente;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, inclusi manufatti che per le suddette finalità alterino la sagoma dell’edificio
- recinzioni con muri di cinta e cancellate
- aree destinate ad attività sportive che non comportino la realizzazione di volumetrie
- impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici (quali ad esempio: nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relative alle energie rinnovabili ed al risparmio dell’energia)
- opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechini pregiudizio alla statica dell’immobile. Per esempio:
- scale interne, semprechè non comportino modifiche della struttura portante esistente ad eccezione di aperture interne in maglia muraria relative ad indispensabili vani porta di limitata ampiezza;
- modifiche distributive all’interno delle singola unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, spostamento o costruzione degli stessi per la creazione di servizi, accorpamento di più unità immobiliari, anche con modifica del numero delle unità immobiliari ove consentito
- varianti in corso d’opera
- varianti per concessioni già rilasciate, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non varino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (varianti non essenziali)
- parcheggi interrati
- parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati
opere di restauro
Geom. Giovanni Cecchini
Via Natali 4
57023 Cecina (LI)
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