Conformità Catastale di un immobile
L'utilità della conformità catastale in ambito immobiliare Il decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 prevede che in ogni atto di compravendita venga dichiarata dalle parti, o in alternativa accertata da un professionista, la conformità catastale.
Per conformità catastale si intende la rispondenza tra quanto rappresentato in planimetria e lo stato dei luoghi al momento che viene sottoscritto l'atto.
Cosa succede se la planimetria catastale non è conforme?
Qualora al momento della dichiarazione le parti o il professionista incaricato accertino la non conformità della planimetria catastale rispetto allo stato dei luoghi occorre aggiornare la stessa per procedere alla compravendita. A tale proposito l'Agenzia del Territorio, con la circolare 2 del 2010 pone delucidazioni in merito che qui in parte vi ripropongo:
L'Agenzia ha precisato che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato.
In presenza, invece, di una planimetria catastale che non riproduca la situazione di fatto (reale) dell'immobile al di là delle lievi modifiche di cui si è detto, il proprietario deve presentare una denuncia di variazione, allegando la planimetria aggiornata.
In tali casi trova applicazioni il comma 14 dell'art 19 del DL 78/2010 che prevede la non commerciabilità degli immobili che presentino irregolarità catastali.
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