Circolazione stradale, bambini, pedoni,attraversamenti
Il convincimento espresso dai giudici del merito si pone altresì in assoluta sintonia con i principi enunciati da questa Corte nella specifica materia di investimenti di bambini che possono così sintetizzarsi: il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'art. 102 C.d.S., comma 3, (vecchio codice; attuale art. 141 C.d.S., comma 4), dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi; pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41 c.p., comma 2, (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 5, 25 marzo 1982, Naticchioni);
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