C.S. F.P. (FASE DI PROGETTAZIONE)
La figura del coordinatore per la sicurezza nella progettazione la troviamo nei cantieri dove c’è la presenza di più ditte esecutrici. I contorni della figura sono definiti chiaramente dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro nel secondo articolo, l’ 89, in apertura del “ Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
Viene definita in questo modo: “Art. 89. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per: e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera , di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”.
L’articolo 91 del D.lgs 81/08 rappresenta il passaggio della legge nel quale vengono espressamente indicate mansioni caratteristiche e funzioni del coordinatore. Questi gli obblighi.
“Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione) - 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
- a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC ) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera , i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”.
Il fascicolo citato nel punto b è un dossier che il coordinatore della progettazione deve predisporre nei riguardi sul cantiere e inerente le caratteristiche dell’opera. È diviso in tre capitoli, all’interno dei quali si deve indicare:
- “La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’ individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati)”.
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