Sei in: Servizi: PRATICHE AMMINISTRATIVE: PERMESSO DI COSTRUIRE

PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è un' autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune , che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica .In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.


Il permesso di costruire , è discliplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo unico dell'edilizia ) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 (cosiddetta Legge Bucalossi ) e della licenza edilizia di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (" legge urbanistica statale ").La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni , ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.


Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e, generalmente, è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).


Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati, oltre che nel Testo unico dell'edilizia anche dalle leggi regionali , che possono integrare la materia.


Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).


Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.


Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, [1] ha introdotto il principio del "silenzio-assenso" per il rilascio del permesso di costruire.
La domanda per l'ottenimento del permesso va presentata allo sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) corredata dalla documentazione tecnica necessaria. Lo stesso decreto stabilisce che i Comuni che non si sono dotati di sportello unico per l'edilizia possono essere commissariati.


Il S.U.E., ricevuta la richiesta di permesso, deve nominare entro 10 giorni il responsabile del procedimento il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, deve concludere l'istruttoria (valutare, cioè, la conformità del progetto alle varie normative vigenti e verificare la documentazione allegata) e formulare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.




Richiedi info