Comunicazione Inizio Lavori CIL
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio la legge 22 maggio 2010, n. 73 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40″, che interressa in parte la procedura per eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli edifici. L’art. 5 del decreto-legge nel testo completamente sostituito dalla legge di conversione contiene l’integrale modifica dell’articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 il cosidetto Testo Unico dell’Edilizia , attraverso cui sarà possibile effettuare lavori di manutenzione straordinaria senza più prepapare una denuncia di inizio attività e attendere 30 giorni, da oggi basterà inviare una comunizazione completa di relazione tecnica e dell'elaborato progettuale entrambi provvisti di data certa a firma di un tecnico abilitato. Inoltre nella comunicazione dovranno essere indicati i dati dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori e una dichiarazione del tecnico che dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Con il comma 5 del nuovo articolo 6 del DPR n. 380/2001, viene poi prescritto che l’interessato deve provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento e variazione catastale e con il comma 6 che le regioni a statuto ordinario:
- possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
- possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
- possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.
La mancata presentazione della comunicazione prevede una sanzione di 258 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso di esecuzione.
Gli interventi che si posssono realizzare previa comunicazione sono:
Questi gli interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
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Geom. Antonio Tupputi
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