Sei in: Servizi: PRATICHE EDILIZIE: Comunicazione Inizio Lavori CIL

Comunicazione Inizio Lavori CIL

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio la legge 22 maggio 2010, n. 73 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40″, che interressa in parte la procedura per eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli edifici. L’art. 5 del decreto-legge nel testo completamente sostituito dalla legge di conversione contiene l’integrale modifica dell’articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 il cosidetto Testo Unico dell’Edilizia , attraverso cui sarà possibile effettuare lavori di manutenzione straordinaria senza più prepapare una denuncia di inizio attività e attendere 30 giorni, da oggi basterà inviare una comunizazione completa di relazione tecnica e dell'elaborato progettuale entrambi provvisti di data certa a firma di un tecnico abilitato. Inoltre nella comunicazione dovranno essere indicati i dati dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori e una dichiarazione del tecnico che dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Con il comma 5 del nuovo articolo 6 del DPR n. 380/2001, viene poi prescritto che l’interessato deve provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento e variazione catastale e con il comma 6 che le regioni a statuto ordinario:


  • possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
  • possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
  • possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.

La mancata presentazione della comunicazione prevede una sanzione di 258 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso di esecuzione.


Gli interventi che si posssono realizzare previa comunicazione sono:


  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n.380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
  • Questi gli interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo:


    • gli interventi di manutenzione ordinaria;
    • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
    • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
    • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
    • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

    Tutti i servizi sono offerti su tutto il territorio nazionale.
    Il tutto con massima celerità, competenza e professionalità.

    Contattateci per un preventivo gratuito!!!
    Geom. Antonio Tupputi
    tel. 0883020031 - fax 08831950193 - cell. 3497637181
    e-mail: antonio.tupputi@tiscali.it


    oppure cliccando sul pulsante contattaci o richiedi informazioni in alto e in fondo alla pagina


    Il nostro sito internet è: www.reteimprese.it/geometratupputi




    Richiedi info