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Prestazioni energetiche APE
Cos'è l'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. ? Il decreto Legge 63/2013 ha modificato il precedente nome (A.C.E. Attestato di certificazione energetica) con quello attuale; per il resto, ad oggi, poco cambia rispetto a ciò che era prima se non nelle sanzioni amministrative e per il fatto che tale documento oggi è di fatto un atto notorio. Senza andare a cercare definizioni particolari riportiamo quelle inserite nel DLgs 192/’05 ovvero: Prestazione energetica dell’edificio (All.A Art.2) “E’ il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’Art.4, comma 1, lettera c), per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio”. Attestato di Prestazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio (Art.2) “è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio”. Lo Scopo Lo scopo dell' APE è quello di sensibilizzare le persone a migliorare le prestazioni energetiche dei propri edifici al fine di favorire l’integrazione anche con le fonti rinnovabili per contribuire a conseguire gli obbiettivi nazionali di limitare le emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto . In moltissimi casi, interventi di risanamento energetico applicati ai vecchi edifici possono riuscire ad abbattere le spese di gestione fino a circa il 70-80% nel caso di interventi massivi sull’involucro e su gli impianti e del 20-30% per piccoli interventi . Per ciò che concerne un edificio di nuova costruzione è indubbio che se costruito secondo i canoni del risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili possa acquistare un valore aggiunto , anche economico , nel caso si immetta nel mercato immobiliare. Obblighi Dal 1° Luglio 2009 è entrato in vigore l'ultimo step temporale del DLgs 192/05 modificato dalla Legge 133/2008 ovvero l'obbligatorietà di redigere l'attestato di "Prestazione energetica" nel caso di affitto o trasferimento a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari. La Legge 133/2008 , abrogando l'Art.6 comma 3 del precedente Dlgs 192/05, non impone più di allegare l'attestato in oggetto nell'atto di compravendita, ma rimane comunque l'obbligo a redigerlo. Il nuovo DPR 59/09 insieme all'uscita dello scorso 10 Luglio in Gazzetta ufficiale (G.U. Nr.158) del DM 26/06/09 non aggiunge molto a quanto detto se non quello di chiarire definitvamente quali sono le linee guida operative per la redazione del documento della "Prestazione energetica" (Art.3). E' indubbio che la crisi energetica e il consequenziale sviluppo delle energie rinnovabili e delle tecniche di contenimento energetico , avranno sempre più, un peso dominante nei prossimi anni. Servizi Offerti Lo studio Edilant è a vostra disposizione per redigere Prestazioni energetiche in tutta la Toscana , offrendo un servizio più efficace nelle Province di Livorno , Pisa , Lucca , Grosseto , Massa Carrara e Firenze per motivi logistici. Contattateci per fissare un appuntamento.Richiedi info