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Mediazione civile

A seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione, il dr. Giuseppe Aymerich ha acquisito la qualifica di mediatore professionista . Si precisa, peraltro, che al momento egli non aderisce ad alcun organismo di mediazione e dunque non può esercitare tale specifica prestazione.


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COS’E’ LA MEDIAZIONE CIVILE?


Con la riforma del processo civile (legge n. 69/2009), è stato dato il via al sistema della mediazione civile e commerciale, implementato con il decreto legislativo n. 28/2010 e con il decreto ministeriale n. 180/2010.


In breve, per una serie di materie dal 21 Marzo 2011 è divenuto obbligatorio avviare un tentativo di conciliazione fra le parti in lite prima di avviare la causa in tribunale.


Le materie interessate sono: diritti reali (come proprietà , usufrutto, servitù prediali…), divisione, successioni ereditarie , patti di famiglia, locazione , comodato, affitto di aziende, risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità, contratti assicurativi , bancari e finanziari.


Il tentativo deve essere avviato presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della Giustizia e affidato ad un mediatore professionista che presenti per la causa in corso i requisiti di indipendenza, imparzialità e neutralità.


La funzione del mediatore è quella di facilitare il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti, al fine di evitare, se e quando possibile, che la risoluzione della controversia sia affidata al tribunale.


Dal 21 marzo 2012 , la mediazione civile è quindi divenuta condizione di procedibilità anche per le cause in materia di condominio e di risarcimento danni a seguito della circolazione di veicoli e natanti.


Il 23 ottobre 2012 la Corte Costituzionale, pur mantenendo valido nel suo complesso l'impianto normativo, ha dichiarato illegittimo il carattere di obbligatorietà. Per errore formale nella stesura della legge e non per difetti nel merito (bene precisarlo). Visti i buoni risultati ottenuti finora, comunque, le forze politiche si stanno impegnando a ripristinare tale obbligatorietà, stavolta scrivendo il testo di legge con la testa e non con i piedi.


Venuta meno l'obbligatorietà, comunque, è possibile esperire facoltativamente un tentativo di conciliazione: questo sia nelle materie prima obbligatorie, sia anche in tutte le altre sottoposte alla procedura civile (cause di lavoro, contratti commerciali, controversie societarie…) ad eccezione delle situazioni in cui sono in gioco diritti indisponibili (come nella maggioranza delle cause proprie del diritto di famiglia).


A scanso di equivoci, è bene chiarire che con “mediazione” si intende il procedimento e con “conciliazione” si intende l’eventuale esito positivo della mediazione.


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COSA NON E’ LA MEDIAZIONE CIVILE?


Un po’ per il carattere di novità nel nostro ordinamento, un po’ per le campagne di stampa talvolta denigratorie e menzognere lanciate dai suoi avversari, sulla mediazione civile c’è oggi molta confusione.


A partire dal nome stesso dell’istituto: è diffusissimo, ad esempio, l’appellativo di “ mediaconciliazione ”, inventato di sana pianta dai nemici della mediazione al fine di creare difficoltà di comprensione, oppure l’uso del generico termine di “conciliazione”, la quale, come già chiarito, è solo uno dei possibili esiti del procedimento di mediazione.


La mediazione civile, inoltre, non va confusa in alcun modo con l’arbitrato. Il mediatore non dispensa giustizia né attribuisce torti o ragioni. Egli cerca una soluzione equa e soddisfacente per entrambe le parti in causa, a prescindere da chi prevarrebbe in tribunale se ci si soffermasse solo sugli aspetti squisitamente giuridici.


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I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE CIVILE


Il procedimento di mediazione è snello e privo di formalismi .


Nei casi migliori, esso si conclude già in giornata : una bella differenza rispetto ad affrontare tre gradi di giudizio e anni e anni di udienze, interrogatori e sentenze.


Per legge, il primo incontro (che spesso è l’unico) fra il mediatore e le parti deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui è stata presentata l’istanza, e l’intero procedimento deve chiudersi al più tardi entro quattro mesi .


Tutti gli atti della mediazione sono esclusi dall’imposta di bollo e da ogni altro tributo. L’eventuale imposta di registro si sconta solo sull’eccedenza rispetto alla base imponibile di 50.000 euro.


L’indennità versata al mediatore civile, a carico delle parti, è recuperabile tramite il meccanismo del credito d’imposta , fino ad un massimo di 500 euro in caso di esito positivo del procedimento e di 250 in caso di esito negativo.


L’indennità rimane sempre la stessa, indipendentemente dal numero di incontri e dall’eventuale presenza di più mediatori.


Non è obbligatorio presentarsi davanti al mediatore in compagnia del proprio avvocato: non è richiesta alcuna assistenza legale, perciò, se pensate di poter spiegare da soli la vostra posizione e i vostri interessi, potete fare a meno di cercarvi un difensore (cosa comunque possibile, se preferite). La conoscenza delle leggi non è indispensabile per uscire dall’ufficio del mediatore con un buon risultato.


Il mediatore civile è obbligato alla massima riservatezza . Gli è vietato comunicare ad alcuno le informazioni acquisite durante il procedimento. Non è nemmeno consentito che sia chiamato a deporre in tribunale.


L’accordo eventualmente raggiunto assume per le parti il medesimo valore di un contratto. Ciascuna parte può chiederne comunque l’ omologazione presso il tribunale di competenza, e in tal caso l’accordo stipulato assume il valore di titolo esecutivo.


È importante precisare che qualora l’accordo non si trovi, le parti sono comunque libere di andare in causa in un secondo momento.


In determinati casi, infine, se non si trova l’accordo, il mediatore può presentare una proposta alle parti. Chi la dovesse rifiutare e successivamente vincere in tribunale con una sentenza che di fatto ricalca tale proposta, non solo non potrà chiedere il rimborso delle spese legali ma dovrà anche rimborsarle alla parte perdente che invece l’avrebbe accettata. Si tratta di un potente incentivo che dovrebbe dissuadere dal far perdere tempo e denaro ai tribunali e quindi ai cittadini.


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A COSA SERVE UN MEDIATORE CIVILE?


Un’obiezione comunissima è: se due parti vogliono trovare un accordo, lo trovano da soli; se vanno in tribunale, significa che nessun accordo è possibile. Dunque, a cosa serve un mediatore?


Un aneddoto narrato nello splendido “L’arte del negoziato” di R. Fisher – W. Ury – B. Patton (editore “Il Corbaccio”) spiega come non sempre il discorso sia così facile.


La storia riguarda una fabbrica, in cui un operaio di nome Jones sobilla lo sciopero di un intero reparto, suscitando la reazione negativa del suo caposquadra, Campbell.


Un delegato sindacale interroga Jones e gli chiede le ragioni dello sciopero. “Di nuovo quel capoturno imbecille di Campbell”, replica lui. “Era la quinta volta in due settimane che mi toglieva dalla squadra per sostituire qualcuno. Ce l’ha con me e io non ne posso più. Perché devono toccare a me tutti i lavori peggiori?”.


Successivamente il delegato sindacale parla con Campbell per chiedergli spiegazioni. “Scelgo Jones perché è il migliore”, si sente rispondere. “So di potermi fidare di lui per tenere insieme una squadra alla quale è venuto a mancare l’uomo di punta. Lo mando a sostituire qualcuno solo quando si tratta di un uomo-chiave, altrimenti mando Smith o qualcun altro. Solo che, con tutta questa influenza, molti uomini di punta mi sono rimasti a casa. Non ho mai saputo che Jones non era contento. Credevo che la responsabilità gli piacesse”.


Chiaro il problema? Di fronte ad una stessa situazione, Jones e Campbell davano una chiave di lettura completamente diversa. Se si fossero parlati, avrebbero facilmente trovato una soluzione che li avrebbe resi contenti entrambi (una retribuzione straordinaria per Jones, oppure una maggiore formazione per gli altri operai in modo da selezionare altri possibili sostituti). Ma non è facile parlare, quando ci si convince da soli che l’altro ci detesta.


Quanti Jones e quanti Campbell conosciamo nella nostra vita? Di più: quante volte siamo noi stessi il Jones oppure il Campbell della situazione?


Il delegato sindacale, in questo caso, non ha assunto nessun ruolo straordinario o salvifico: ha dovuto semplicemente fare da ponte e mettere in contatto le istanze e i desideri dell’uno e dell’altro.


Quante controversie potrebbero evitare il tribunale, se non ci fossero tanti ostacoli psicologici alla negoziazione: pregiudizi, risentimenti, fraintendimenti, percezione selettiva, svalutazione reattiva…


Il mediatore civile serve proprio a questo: rimuovere gli ostacoli ad un accordo spontaneo e condiviso. Nei film d’azione direbbero: è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare .







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