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Cenni sulla normativa

Alcune tipologie di società sono obbligate per legge ad operare una serie di verifiche sulla propria attività costituendo organi ad hoc , la cui funzione è quella di controllare l'operato degli amministratori e il rispetto della legge e dello statuto ( controllo amministrativo ) nonché la corretta tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità medesima e al portato delle norme di legge e dei principi contabili ( controllo contabile ).


Gli enti interessati sono:


- le società per azioni ;


- le società in accomandita per azioni ;


- le società a responsabilità limitata in una delle seguenti situazioni: capitale sociale di ammontare pari o superiore al minimo legale fissato per le società per azioni (pari, attualmente, a € 120.000); superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis cod. civ. per la redazione del bilancio abbreviato; controllo di altra società già soggetta alla revisione legale dei conti; obbligo di redazione del bilancio consolidato.


Il controllo amministrativo è affidato per legge ad uno specifico organo interno alla società, il collegio sindacale , oppure ad un sindaco unico.


Per l'esattezza, per le società a responsabità limitata è oggi previsto un sindaco unico.


Per le società per azioni , invece, è obbligatoria la nomina di un collegio nell'ipotesi di capitale sociale o ricavi pari o superiori al milione di euro, mentre lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco unico nell'ipotesi che non si raggiungano tali soglie.


In caso di collegio , esso deve essere formato da tre o cinque membri effettivi e due membri supplenti, tutti iscritti a specifici ordini professionali (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche; inoltre, almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere iscritti all’ex Registro dei Revisori Contabili, oggi Registro dei Revisori Legali.


In caso di sindaco unico , invece, questo deve necessariamente essere iscritto al registro dei revisori legali, almeno per le società per azioni. Anche in caso di sindaco unico devono essere nominati due supplenti.


Il controllo contabile , invece, a seconda dei vari casi indicati dal Codice Civile può essere affidato al collegio sindacale oppure ad un soggetto esterno : un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure ad una società di revisione, altrettanto iscritta.


Qualora tale funzione sia mantenuta presso il collegio sindacale, è richiesto che tutti i membri (effettivi e supplenti) siano iscritti al Registro dei Revisori Legali; discorso identico nell'ipotesi di sindaco unico.


La legge affida ai sindaci e/o al soggetto esterno incaricato del controllo contabile un ruolo delicato e fondamentale per la tutela degli interessi dei soci in primo luogo e del mercato in secondo luogo. Appare quindi indispensabile che essi siano dotati di adeguate e aggiornate conoscenze professionali , certificate dall’iscrizione ad un albo professionale e/o al Registro dei Revisori Legali. Le funzioni specifiche, le prassi operative, le responsabilità e le sanzioni a carico dei sindaci e del soggetto esterno incaricato del controllo contabile sono descritte nel dettaglio dal Codice Civile e dai Principi di Revisione, cui si rinvia per approfondimenti.


Nelle società di capitali che adottano il cosiddetto sistema dualistico di amministrazione e controllo, il ruolo del collegio sindacale è sostanzialmente svolto dal comitato di sorveglianza .


Al di là di questi obblighi, comunque, qualunque società può facoltativamente stabilire la nomina di un analogo organo di controllo.


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Come dottore commercialista e come revisore legale, il dr. Giuseppe Aymerich può essere nominato:


- sindaco unico;


- membro effettivo di collegio sindacale;


- membro supplente sia di sindaco unico che di collegio sindacale;


- soggetto esterno incaricato della revisione contabile


garantendo in ciascuna ipotesi attenzione , professionalità e prudenza nell'adempimento del suo mandato.


Allo stato attuale, tuttavia, il dr. Aymerich è iscritto nella sezione dei "revisori inattivi" e pertanto, prima dell'assunzione di qualsiasi incarico, risulta obbligatorio l'espletamento di alcuni adempimenti preliminari a titolo di formazione e aggiornamento.






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