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Legalizzazioni

Legalizzazioni Che cosa significa legalizzazione?

La legalizzazione di firme è "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa". (Legge 4 Gennaio 1968 n. 15) .


Quali sono i documenti che necessitano di legalizzazione?

La legalizzazione è necessaria per i seguenti documenti:


  • Gli atti ed i certificati formati in Italia per essere validi all'estero.
  • Gli atti ed i certificati formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano per essere validi in Italia.
  • Gli atti ed i certificati formati all'estero da autorità estere per essere validi in Italia sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero . Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione .
Quando è necessaria la traduzione giurata – asseverata - asseverazione?

Se i documenti sono scritti in lingua straniera è necessaria anche una traduzione ufficiale (o traduzione giurata asseverata asseverazione link a pagina traduzioni giurate).


Esenzione dalla legalizzazione

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.


Alcune importanti Convenzioni hanno soppresso e semplificato le procedure di legalizzazione: sono esenti da legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:


Austria


Belgio


Cipro


Croazia


Danimarca


Estonia


Finlandia


Francia


Germania


Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)


Grecia


Irlanda


Liechtenstein


Lituania


Lussemburgo


Macedonia


Malta


Norvegia


Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba)


Polonia


Portogallo


Repubblica Ceca


Repubblica di San Marino


Slovacchia


Slovenia


Spagna


Svezia


Svizzera


Turchia


Ungheria




Per i documenti rilasciati all'estero dalle nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 che recano l' Apostille non è necessaria la legalizzazione .


La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, ha soppresso ogni forma di legalizzazione fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia.


Modalità della legalizzazione
  • Per i documenti rilasciati dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja la legalizzazione si effettua per mezzo dell'apposizione dell' Apostille (apostilla) che è un timbro scritto in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante.
  • Per gli atti notarili e giudiziari la legalizzazione si effettua presso la Procura della Repubblica .
  • Per i tutti gli altri documenti la legalizzazione si effettua presso la Prefettura .

Le informazioni sulle modalità della legalizzazione sono state gentilmente fornite dal Cancelliere del Tribunale di Sanremo (Imperia) e dal responsabile dell'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura della Provincia di Imperia. Tutte le altre informazioni sono estratte dalle seguenti leggi e convenzioni:


  • Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961
  • Legge 4. Gennaio 1968, n.15
  • Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari.
  • Convenzione di Atene 15.9.1977 (art.2)
  • Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106.


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