Legalizzazioni
La legalizzazione di firme è "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa". (Legge 4 Gennaio 1968 n. 15) .
Quali sono i documenti che necessitano di legalizzazione?
La legalizzazione è necessaria per i seguenti documenti:
- Gli atti ed i certificati formati in Italia per essere validi all'estero.
- Gli atti ed i certificati formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano per essere validi in Italia.
- Gli atti ed i certificati formati all'estero da autorità estere per essere validi in Italia sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero . Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione .
Se i documenti sono scritti in lingua straniera è necessaria anche una traduzione ufficiale (o traduzione giurata – asseverata – asseverazione link a pagina traduzioni giurate).
Esenzione dalla legalizzazione
Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.
Alcune importanti Convenzioni hanno soppresso e semplificato le procedure di legalizzazione: sono esenti da legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:
Austria | Belgio | Cipro | Croazia | Danimarca |
Estonia | Finlandia | Francia | Germania | Gran Bretagna (estesa a Isola di Man) |
Grecia | Irlanda | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo |
Macedonia | Malta | Norvegia | Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba) | Polonia |
Portogallo | Repubblica Ceca | Repubblica di San Marino | Slovacchia | Slovenia |
Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | Ungheria |
Per i documenti rilasciati all'estero dalle nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 che recano l' Apostille non è necessaria la legalizzazione .
La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, ha soppresso ogni forma di legalizzazione fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia.
Modalità della legalizzazione
- Per i documenti rilasciati dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja la legalizzazione si effettua per mezzo dell'apposizione dell' Apostille (apostilla) che è un timbro scritto in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante.
- Per gli atti notarili e giudiziari la legalizzazione si effettua presso la Procura della Repubblica .
- Per i tutti gli altri documenti la legalizzazione si effettua presso la Prefettura .
Le informazioni sulle modalità della legalizzazione sono state gentilmente fornite dal Cancelliere del Tribunale di Sanremo (Imperia) e dal responsabile dell'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura della Provincia di Imperia. Tutte le altre informazioni sono estratte dalle seguenti leggi e convenzioni:
- Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961
- Legge 4. Gennaio 1968, n.15
- Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari.
- Convenzione di Atene 15.9.1977 (art.2)
- Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106.
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