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Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004

Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che richieda l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146 co. 4 d.lgs. 42/2004). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.




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