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Abilitazione Operatori gru idraulica e Piattaforma aerea

Vi informiamo che in data 22 febbraio 2012, è stato siglato l'Accordo Stato Regioni, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (OBBLIGATORIETA’ DELL’ABILITAZIONE ) , nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art 73, comma 5, del DLgs 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.


L'accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla GU avvenuta in data 12.03.2012.


Per vostra maggiore comodità commentiamo brevemente, come segue, il testo che interessa le gru per autocarro e PLE , individuate come attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:
- Soggetti formatori: tra gli altri sono individuati anche i costruttori delle attrezzature
- Durata dei corsi: 12 ore per gru e 8 + 2 ore per PLE
- Programma dei corsi: modulo giuridico, modulo teorico, modulo pratico ed esame finale
- Numero massimo dei partecipanti per corso: 24
- Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento: 5 anni. Corso di aggiornamento di 4 ore.


- Formazione pregressa: alla data di entrata in vigore dell'accordo (12.03.2013), sono riconosciuti i corsi già effettuati della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati e verifica finale dell'apprendimento.


Concludendo, ci piace sottolineare che sostanzialmente l'accordo riprende in toto il programma dei corsi del progetto formativo FASSI-ISPESL, nato nel 2008 che, per tramite dei nostri Centri di Formazione, hanno "patentato" alcune migliaia di operatori. Pensiamo sia cosa utile informare la Clientela che, questo accordo pur entrando in vigore tra 12 mesi, non esime il datore di lavoro dal fornire da subito ai propri operatori di apparecchi di sollevamento, adeguata formazione . Già ora, in occasione di verifiche periodiche di legge, l'organo ispettivo potrebbe chiedere prova documentale dell'avvenuta formazione dell'operatore.


Siamo nell'ambito del TITOLO III - CAPO I del D.Lgs. 81/08 e l'art. di riferimento è il 71 "OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO", comma 7:


Comma 7 . Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.


La sanzione di riferimento è citata all'art.87, comma 2 lettera c) e per il datore di lavoro consiste in arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.


Da Settembre 2012 inoltre siamo Sede Locale di integrazione e Lavoro – Fesica Confsal , soggetto legittimato Ope Legis per la formazione tramite i suoi docenti




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