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INTERVENTI EDILIZI MAGGIORI

Sono considerati INTERVENTI EDILIZI MAGGIORI le opere di:


> > nuova edificazione;


> > ampliamento;


> > ristrutturazione;


> > recupero abitativo di sottotetto.


Per questi tipi di intervento occorre presentare :


> > denuncia di inizio attività (ex regime concessorio) art. 41 LR 12/05 (c.d. DIA onerosa o SuperDIA) o richiedere


> > permesso di costruire (ex concessione edilizia) art. 33 LR 12/05


Tutti gli interventi edilizi maggiori sono soggetti alla valutazione dell’impatto paesistico (secondo quanto previsto dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale).


RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI: Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per gli immobili a sola destinazione residenziale e per gli immobili con destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al momento della presentazione della domanda di concessione.


Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della quota diimposta dell'ultimo solaio al fine del raggiungimento dell'altezza media ponderaleprevista per legge per l'ammissibilità dell'intervento di recupero, purché sia rispettata l'altezza minima richiesta dalle norme vigenti nei locali sottostanti.


Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recuperare, sia utilizzata un'altezza minima superiore a m. 1,50, è necessario realizzare tavolati o arredi fissi a delimitazione fisica tra il volume abitabile e quello escluso dal calcolo della s.l.p.. Tale delimitazione non è necessaria qualora venga utilizzata l'altezza minima di m. 1,50 per ilcalcolo dell'altezza media ponderale secondo la legislazione vigente.





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