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AFFIDAMENTO – ELASTICITA’ CASSA – SCONTO

Si tratta di un contratto con cui la banca s’impegna a tenere una certa somma, per un tempo che può essere determinato o indeterminato, a favore di un cliente, il quale potrà utilizzare il credito senza obblighi e senza stipulare contratti ogni volta.L’apertura di credito è un contratto consensuale; la sua validità richiede che ci sia l’esistenza di un atto scritto. E’ un contratto bilaterale e oneroso perché obbliga la banca di mettere a disposizione i soldi, e obbliga il cliente a pagare gli interessi e ad estinguere il debito verso le banche alla data pattuita. La banca, prima del contratto, accetta la correttezza, la solvibilità e la potenzialità economica del cliente (ES: concessione del fido).

Caratteristiche
CLASSIFICAZIONE DELLE APERTURE DI CREDITO
Le aperture di credito si dividono in conformità a diversi elementi:

- - secondo le forme d’utilizzazione del credito, abbiamo:


a) Le aperture di credito per cassa:
Qui la banca s’impegna a concedere un prestito monetario, utilizzato dai clienti in uno o più prelevamenti. L’apertura è detta semplice, quando il cliente può utilizzare il credito una volta sola senza effettuare poi altri versamenti. L’apertura è detta conto corrente quando il cliente può riutilizzare il credito con altri versamenti. L’apertura può anche essere per elasticità di cassa, vale a dire quando avvengono dei prelevamenti in cc più alti delle somme accreditate, oppure ordinaria, in pratica quando i saldi sono sempre a debito del cliente. Tra le aperture di credito per cassa, troviamo:


  • gli anticipi a "Saldo Buon Fine" (cambiali, ricevute bancarie)
  • anticipi su fatture
  • aperture di credito con garanzia ipotecaria
  • aperture di credito agrario

Per il cliente, il cc offre il vantaggio di rendere elastico il finanziamento. L’elasticità è un vantaggio anche per quanto riguarda gli interessi, poiché sono proporzionali alla misura degli utilizzi e alla loro durata. Per la banca ci sono dei vantaggi aggiuntivi come le commissioni, recuperi spese, ma soprattutto informazioni sull’andamento del cliente.

b) Le aperture di credito per firma:
La banca concede un prestito non monetario, cioè presta la propria firma per accettazione di tratte e fideiussioni.

- - secondo la presenza o meno di garanzie, abbiamo:


  • Apertura di credito garantita:

L’apertura in questo caso è sostenuta da garanzie reali (il pegno e l’ipoteca) e da garanzie personali (avalli e fideiussioni). La garanzia si prolunga fino alla fine del rapporto. In caso di garanzia reale, la banca è autorizzata per iscritto dal cliente per subdepositare i titoli di
massa. Il pegno deve risultare nel registro dei vincoli tenuto dalla stessa banca. In caso di garanzia personale, con fideiussione firmata da un terzo, ci riferiamo ad un insieme di rapporti che derivano dall’apertura di credito e no a singole operazioni d’utilizzo.


  • Apertura di credito non garantita:

Non abbiamo garanzie di nessun tipo. Tra queste aperture abbiamo le concessioni di credito (ES: effetti all’incasso e anticipi su fatture). Le banche per rilasciare un credito allo scoperto, richiedono al cliente un pagherò (con importo e scadenza in bianco). Tutto questo serve per consentire alla banca di esercitare, in caso d’inadempienza, un rapido recupero della somma con i relativi interessi.

- secondo la durata, abbiamo:

a) Apertura di credito a tempo determinato:
Qui, l’apertura si estingue per scadenza del termine. Il cliente a data stabilita deve restituite la somme compresa d’interessi e oneri accessori. La banca può anche decidere di recedere dal contratto prima della scadenza pattuita nel caso in cui ci sia:
- mutamento condizioni economiche
- destinazione delle somme prelevate a scopi diversi rispetto a quelli accordati


b) Apertura di credito a tempo indeterminato:
Può estinguersi per recesso di una qualsiasi delle parti con preavviso di 15 giorni. Per le aperture di credito allo scoperto, la banche hanno il diritto di obbligare il cliente al versamento della somma.

- - secondo l’utilizzazione, abbiamo:

a) Aperture utilizzate direttamente dall’affidato :
b) Aperture a favore di terzi:


CREDITO AL CONSUMO
Per credito al consumo, si intende la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento a favore di una qualsiasi persona fisica che agisce estraneamente all’attività imprenditoriale o professionale. Questa persona è detta comunemente: consumatore.
In questa definizione rientrano, oltre ai prestiti personali accordati dalle banche, anche quelli dalle imprese che vendono al pubblico.
Per le famiglie, il credito al consumo è efficace per ottenere beni e servizi anticipando il momento delle spese rispetto al momento in cui percepiscono il reddito.
Per le banche il credito al consumo rientra nelle aperture di credito per cassa. I prestiti sono strutturati secondo forme tecniche varie: possono essere finanziamenti a un’unica soluzione (da rimborsare in base a un piano di ammortamento con rate mensili), oppure sotto forma di scoperti in cc. Questi contratti devono essere redatti in forma scritta, dove essere indicato:
- ammontare e finalità del finanziamento
- tassi di interesse annuo nominale e interessi di mora
- numero, importi e scadenza delle rate
- importo e causale degli oneri
- eventuali coperture amministrative.

ACCETTAZIONE BANCARIA
L’accettazione bancaria è una tratta, emessa dagli imprenditori bisognosi di finanziamento su una banca che gli ha concesso un’apertura di credito di firma, contenente l’ordine di pagare un importo a favore del traente ad una scadenza.
In questo caso, la banca diventa l’obbligato cambiario. La tratta, dall’impresa emittente viene o collocata attraverso la cessione ad un banca, o ceduta a un’impresa finanziaria intermediaria che la colloca sul mercato monetario.
Le accettazioni sono di norma di importo elevato. L’importo minimo è di norma di lire 50.000.000. Prima che scada, la tratta può essere girata e negoziata per più volte. Le girate hanno tutte una clausola "senza garanzia".

Questo tipo di operazione, rappresenta:
per la banca accettante: un credito di firma che frutta commissioni
per l’imprenditore : un finanziamento a breve termine
per l’investitore : un impiego delle momentanee esigenze liquide

LE LETTERE DI CREDITO
Le lettere di credito attestano l’esistenza di aperture di credito speciali che abbinano una concessione di credito a un servizio svolto dalla banca su richiesta del cliente; così la banca emittente si impegna di mettere a disposizione del beneficiario una determinata somma presso corrispondenti estere.
Essa deve indicare il nome del beneficiario, la durata del credito e le modalità. Il credito può essere utilizzato con un solo prelievo o in più volte.
La lettera di credito è detta semplice quando è indirizzata a una determinata banca. E’ circolare quando può essere utilizzata in più banche.

LE APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE

Vengono accordate dalle banche in relazione a operazioni di commercio con l’estero e sono aperture di credito speciali che abbinano una prestazione di servizi alla concessione di credito. Sono stipulate tra operatori di Stati diversi in base alle clausole D/P (documenti contro pagamento) o D/A (documenti contro accettazione) per rimborso su banca. Le aperture di credito documentarie sono attestate da una lettera di credito che contiene l’impegno della banca, con specificazione della natura e della condizione del credito.

In esse intervengono quattro soggetti:


  • L’ordinante
  • Il beneficiario
  • La banca emittente
  • La banca avvisante


Le aperture di credito documentarie si classificano in:


  • aperture di credito per pagamento a vista
  • aperture di credito per accettazione
  • aperture di credito per negoziazione
  • aperture di credito per pagamento dilazionato

Le aperture di credito si presentano in due forme distinte:
revocabile : qui la banca emittente non assume nessun obbligo nei confronti del beneficiario
irrevocabile : la banca emittente si obbliga a mantenere aperto il credito dell’esportatore per un dato periodo di tempo.




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