BILANCIO SOCIALE FOCUS ENGINEERING 2022
FOCUS ENGINEERING
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BILANCIO SOCIALE AL 31/12/2022
Premessa/Introduzione
Premessa
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute le imprese sociali ed altri enti di Terzo settore (Ets) per mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio.
Il bilancio sociale è al tempo stesso uno strumento utile all’impresa sociale per la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti, potendo così contribuire a una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione dell’ente.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Tutte le imprese sociali sono tenute alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale.; anche le cooperative sociali, imprese sociali di diritto, devono adempiere a tale obbligo.
Oltre alle imprese sociali, il codice del Terzo settore prevede l’obbligatorietà del bilancio sociale per gli altri enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro e per i centri di servizio per il volontariato , indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.
Ovviamente anche altri Ets, pur non essendo obbligati, possono redigere e pubblicare il bilancio sociale (per propria autonoma scelta, per richiesta di un finanziatore, ecc.) nel caso in cui tale documento risulti conforme alle linee guida in materia di bilancio sociale degli Ets potrà essere ufficialmente denominato “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017”.
COME FUNZIONA
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo le linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Tali linee guida intervengono su alcuni principi di redazione del bilancio sociale:
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completezza : vanno identificati tutti i principali stakeholder e, quindi, inserite solamente le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
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rilevanza : inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
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trasparenza : vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
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neutralità : le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
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competenza di periodo : vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
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comparabilità : vanno inseriti, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti)
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chiarezza : è necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
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veridicità e verificabilità : va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
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attendibilità : è necessario evitare sovrastime o sottostime e presentare dati incerti come se fossero certi;
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autonomia : laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
Accanto a tali principi, le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale deve contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono, ossia:
metodologia adottata : criteri di redazione del bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
informazioni generali sull’ente : anagrafica, area territoriale e ambito di attività, missione, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
governance : dati su base sociale e sistema di governo e di controllo dell’ente, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente è inoltre richiesto di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa;
persone : consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi ad amministratori e dirigenti;
attività : informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati gli elementi che rischiano di compromettere il raggiungimento delle finalità dell’ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza;
situazione economica e finanziaria : provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
altre informazioni : contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto dei diritti umani, prevenzione della corruzione;
monitoraggio svolto dall’organo di controllo : modalità di effettuazione ed esiti.
CASI SPECIFICI
I gruppi di imprese sociali devono redigere e depositare il bilancio sociale (oltre che il bilancio di esercizio) in forma consolidata rappresentando in modo unitario, a cura dell’impresa capogruppo, gli esiti sociali derivanti dall’azione dell’insieme delle imprese che lo compongono.
OBBLIGHI E DIVIETI
Le imprese sociali devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese, conte stualmente al bilancio di esercizio, e pubblicarlo sul proprio sito internet.
I sindaci, organo di controllo interno, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Inoltre l’impresa sociale deve dare conto, nell’ambito del bilancio sociale, del rispetto del limite massimo di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge: tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Anche gli altri enti del Terzo settore devono dare conto del rispetto di tale limite di differenza retributiva, indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Le imprese sociali devono dare altresì conto, nell’ambito del bilancio sociale, delle forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri stakeholder , da attuarsi in conformità al proprio statuto e/o regolamento. Tale incombenza diviene superflua per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente, dal momento che tale configurazione già di per sé assicura la piena partecipazione degli associati coinvolti nello scambio mutualistico.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Per le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali sono parzialmente modificate le informazioni da inserire nel bilancio sociale.
Per le cooperative sociali, così come per tutti gli altri Ets interessati, la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale non rappresentava un obbligo prima della riforma.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore” : art. 14, 16, 30, 39, 60
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” : artt. 9-10.
ENTRATA IN VIGORE
L’obbligo di redigere il bilancio sociale per gli Ets a ciò tenuti è scattato a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso al 9 agosto 2019 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D. m. 4 luglio 2019): per gli enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, l’obbligo è quindi scattato dal 1° gennaio 2020 per il bilancio sociale del 2020 (che sarà approvato nel 2021).Le imprese sociali (ad esclusione delle società cooperative, che sono imprese sociali di diritto sono già tenute, in forza della previgente normativa, alla presentazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate nel 2008 dalla Agenzia per il Terzo settore; a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (quindi nella primavera 2021), le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) dovranno redigere il bilancio sociale sulla base delle nuove linee guida ministeriali.
MARIA ROSARIA IANTORNI
Presidente Focus Engineering Soc coop sociale
2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento di pianificazione e di programmazione strategica, oltre che un mezzo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'impatto sociale.
La sua funzione è espletata in riferimento ai seguenti obiettivi:
aggiornare gli stakeholder
stimolare processi interattivi
promuovere la partecipazione
mostrare come identità e valori influenzano le scelte
spiegare aspettative e impegni
interagire con la comunità di riferimento
rappresentare il valore aggiunto.
La redazione del Bilancio Sociale avviene secondo una metodologia partecipata che coinvolge le strutture di linea e di staff delle Cooperativa, con particolare riguardo all’Unità Programmazione e Controllo e all’Area Sviluppo. A fini di comunicazione e a fini commerciali il documento redatto trova poi una riformulazione sintetica e maggiormente d’impatto nell’ambito della Comunicazione Economica e Sociale, presentata nell’ambito dell’Assemblea Soci e diffusa presso i committenti e i contesti territoriali in cui la Cooperativa si trova a operare.
3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente FOCUS ENGINEERING SOC COOP SOCIALE
Codice fiscale 03115550737
Partita Iva 03115550737
Forma giuridica COOPERATIVA SOCIALE
Indirzzo sede legale VIA PUGLIE 80 – 74121 TARANTO
Ulteriori sedi e unità locali ……………………………………………..
N iscrizione albo cooperative C121041
N telefono ……………………………………………..
Mail mmstudioingegneria@gmail.com
Pec focusengineering@pec.it
Web www.reteimprese.it/focusengineering
Codice ateco 855920
Aree territoriali di operatività
La Cooperativa opera prioritariamente nei territori di provincia di Taranto
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
Essa si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-educativi e culturali di cui al successivo articolo 4 nei confronti di persone svantaggiate come previsto dalla L 381/91 lett a).
Per il raggiungimento del presente scopo mutualistico, i soci instaurano oltre ad un rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con la cooperativa, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, secondo quanto previsto
dall’apposito regolamento interno.
I rapporti tra cooperativa e soci sono disciplinati da apposito regolamento redatti ai sensi della legge n. 142/2001, approvato dall’assemblea dei soci, che determina i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica tra la cooperativa e i soci.
La cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci, e svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti terzi non soci.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi di legge e del vigente statuto.
Per quanto riguarda I rapporti mutualistici, la cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra I soci cooperatori.
La cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
La cooperative, in relazione agli scope sociali e ai requisiti e agli interessi dei soci, ha come oggetto:
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corsi di formazione presso terzi corsi di formazione presso terzi, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, addestramento del personale e simili; - corsi di formazione aziendale, di marketing, di analisi e contabilità dei costi e simili;
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corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull'igiene degli alimenti haccp, ecc e ogni altro corso di formazione inerente la formazione obbligatoria come previsti dalla normativa oggetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, normati anche da specifiche normative regionali e di ogni altro ente istituzionale;
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formazione in tutti gli ambiti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che saranno oggetto di successive emanazioni e delibere da parte del legislatore;
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formazione in ambito sanitario, ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionali nei settori dell'emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione civile;
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laboratorio di analisi cliniche, laboratorio di igiene e profilassi, e ogni altra tipologia di analisi di tipo cliniche, fisiche e chimiche;
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Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie; - Istruzione primaria: scuole elementari; - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie; - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;
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altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica; - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori;
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corsi sportivi e ricreativi, formazione artistica e culturale;
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Scuole e corsi di lingua.
Tali attività verranno svolte second principi di mutualità prevalente così come definite dall’art 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
In considerazione del contest lavorativo in cui la cooperative opera, ossia una struttura sanitaria per anziani non autosufficienti, le attività sono svolte e organizzate al fine di evitare disagi all’utenza e al personale sanitario e socio sanitario della struttura, raccomandando una particolare sensibilità a tutto il personale addetto verso le problematiche sociali.
Collegamento con altri enti del terzo settore
La cooperativa è associata alla Confcooperative Confederazione Coooperative Italiane.
Contesto di rifermento
La cooperativa opera con soggetti diversi che esercitano differenti tipologie di attività d'impresa,
4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero Tipologia soci
4 Soci cooperatori lavoratori
0 Soci cooperatori volontari
0 Soci cooperatori fruitori
0 Soci cooperatori persone giuridiche
0 Soci sovventori e finanziatori
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
Dati amministratori – CDA:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composto di n.3 Consiglieri, quali:
Presidente: IANTORNI MARIA ROSARIA, nata a Cosenza il 09/01/1980 C.F.: NTRMRS80A49D086B residente in Taranto;
Consigliere: MICHELOTTO DAVIDE, nato a Taranto il 14/02/1981 C.F.: MCHDVD81B14L049Q residente a Taranto;
Consigliere: IANTORNI FRANCO nato a Marano Marchesato (CS) il 03/12/1984 C.F.: NTRFNC48T03E914R, residente a Taranto
È l’organo esecutivo della cooperativa ed è chiamato a esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli amministratori operano nell’ottica della collegialità, in caso di parità di voti prevale la proposta fatta del Presidente. Si riportano di seguito gli articoli dello statuto sociale che regolano il funzionamento degli organi sociali.
Art. 20 (Decisioni dei soci)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli
aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) L'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno
e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e
del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dello Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal presente statuto.
Art. 21 (Assemblee)
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante ogni mezzo utile ed efficace a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata otto giorni prima
dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 23 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 24 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote
sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 26 (Consiglio di amministrazione)
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da tre Consiglieri.
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 27 (Competenze degli Amministratori)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
A puro titolo esemplificativo l'organo amministrativo:
- delibera sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nomina i direttori, conferiscono procure, sia generali che speciali;
- delibera l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla
cooperativa stessa e ai soci;
- delibera sull'apertura di conti correnti bancari e postali;
- redige il bilancio annuale di esercizi indicando, ai sensi dell'art. 2 della L. 59/92, nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- documenta nella nota integrativa al bilancio i dati relativi alla prevalenza mutualistica. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in
termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail, posta certificata, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 29 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 30 (Rappresentanza)
L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L'Amministratore unico o Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Tipologia organo di controllo
Art. 31 (Organo di controllo)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto dai revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Democraticità della struttura e partecipazione alla vita associativa degli associati alla vita dell’ente
La vita associativa si svolge in differenti forme e contesti. In prima battuta essa risiede nel lavoro comune finalizzato alla crescita e al benessere dell’organizzazione, che vede fra i perni della propria azione sociale la creazione di lavoro qualificato, sicuro e sostenibile per i propri soci, oltre che per i dipendenti. La partecipazione ai momenti assembleari istituzionali, a fronte di un’ampia estensione territoriale, è promossa tramite incontri di carattere preassembleari con i soci prima dell’l’assemblea per anticipare/descrivere o relazionare aspetti ritenuti di particolare interesse e complessità. Ogni socio, inoltre, ha accesso diretto alla dirigenza e al CDA qualora lo ritenga necessario.
Mappatura dei principali stakeholder
Si distinguono per tipologia i principali stakeholder e le loro modalità di coinvolgimento
Personale
Il coinvolgimento del personale è garantito dal coordinamento dei servizi, dalle riunioni professionali di equipe e dalle numerose occasioni formative o di confronto tecnico condotte nei diversi settori della Cooperativa.
Soci
Oltre alla partecipazione giocata sui canali professionali, i lavoratori che sono soci della Cooperativa prendono parte ai momenti assembleari e alle numerose occasioni di partecipazione sociale già prima descritte.
Finanziatori
La Cooperativa opera in partnership con Fondazioni e altri analoghi Enti finanziatori nella coprogettazione di interventi territoriali a taglio sociale e sperimentale.
Clienti/Utenti
Sia rispetto agli enti pubblici, principali clienti, sia rispetto alle famiglie a agli utenti stessi, l'approccio che caratterizza Marta è quello della coprogettazione, incentrato sul coinvolgimento attivo tanto dei decisori e degli enti territoriali quanto dei cittadini, delle famiglie e dei singoli che si avvalgono dei nostri servizi.
Fornitori
Negli anni la partecipazione dei fornitori è stata raffinata e promossa tramite l'individuazione di una filiera di fornitori qualificati che, per questo, hanno potuto essere coinvolti maggiormente nell'ambito della Cooperativa a partire da rapporti di fidelizzazione e di ricerca di sviluppi comuni.
Pubblica Amministrazione
Anche rispetto ai committenti la nostra Cooperativa fa largo uso dello strumento della coprogettazione, tramite la ricerca e l'analisi congiunta dei bisogni territoriali e la progettazione partecipata di servizio o interventi specifici.
Collettività
Numerose sono le iniziative socioculturali a favore del coinvol
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