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Bonus formazione 4.0

Bonus formazione 4.0 : Chi
Il credito di imposta “formazione 4.0” è un incentivo creato per permettere alle aziende di investire nella formazione del personale dipendente.


La legge del Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto il bonus formazione 4.0 e lo ha confermato nella legge di bilancio 2021 (L.178/2020).


Il credito di imposta lo calcoliamo sulla base del costo orario dei dipendenti che hanno effettuato la formazione, pertanto non dipende dall’investimento tecnologico.


L’attività formativa:
• deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti;


• può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:


– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;


– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;


– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;


– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;


– Istituti tecnici superiori (ITS).


Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).


Ore di formazione:
Le ore di formazione effettuate da parte del personale dipendente dovranno essere indicate in un apposito registro, firmate dai dipendenti stessi e approvate da un ente certificatore esterno.


Il credito di imposta viene calcolato su base annua, a partire dalle ore di formazione ricevute dai dipendenti, tenendo conto del costo aziendale indicato in busta paga.


Il 50% del valore così ottenuto diventa credito di imposta, utilizzabile dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la formazione




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