Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
La Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituisce la Dia , Denuncia di inizio attività.
La SCIA sarà necessaria qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti:
- la modifica di elementi strutturali (es. demolizione e/o spostamento di muri portanti);
- l' aumento della superficie o della volumetria , ovvero il cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento;
- il frazionamento in più unità immobiliari.
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti d al Dpr 445/2000 , dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.
Esclusioni
La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
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