Fatturazione elettronica
E’ fatto obbligo a tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di registrare i singoli uffici o almeno un ufficio centralizzato di fatturazione nell’apposito Indice PA al fine di ottenere l’identificativo univoco, senza il quale le fatture non possono transitare attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), e darne debita comunicazione ai propri fornitori.
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il SdI, sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate (decreto ministeriale del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i compiti di coordinamento con il sistema informatico della fiscalità, controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. Inoltre, l’Agenzia, periodicamente relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull’andamento e l’evoluzione del sistema.
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono :
- gli operatori economici , cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
- le Pubbliche Amministrazioni , le quali devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
- 6 giugno 2014 , per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza
- 31 marzo 2015 , per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.
In ogni caso, già dal 6 dicembre 2013, le PA possono cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche, loro destinate, attraverso il Sistema di Interscambio.
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