Sicurezza Cantieri ( Redazione P.O.S , P.S.C. e D.U.V.R.I. )
Il Piano operativo di sicurezza è un documento che le tutte le imprese operanti e presenti in cantiere , nei casi previsti dalla legge e disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono redigere e trasmettere ai soggetti interessati prima dell’inizio dei lavori . Riporta tutte le informazioni relative a quel cantiere : chi è l’impresa affidataria, l’attività svolta, i nominativi di chi gestisce le emergenze etc. E valuta i rischi per tutte le persone coinvolte nell’opera d’ingegneria civile. Il suo obiettivo è ridurre al minimo le cause di incidenti sul lavoro e prevenirle. Va redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile. Quindi in caso di subappalto, con presenza di diverse imprese, ci saranno tanti POS quante le imprese presenti sul cantiere.
Cosa contiene un POS Il Piano operativo di sicurezza deve contenere:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice ossia nome del datore di lavoro, indirizzi utili, riferimenti telefonici…
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze in cantiere
- il nominativo del medico competente se previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
È obbligo del datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato, redigere il Piano operativo di sicurezza e mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia prima dell’inizio dei lavori. Così come è suo dovere trasmettere il documento al Coordinatore per l’esecuzione. I lavori potranno cominciare soltanto dopo aver ottenuto l’esito favorevole da parte dei soggetti interessati, che, in ogni caso, devono effettuare le verifiche entro 10 giorni dalla ricezione.
Omessa redazione del POS Il Preposto:
- per mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS è punibile con l’arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €
- per omessa verifica del POS e mancato adeguamento del PSC e del fascicolo è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
- per omessa verifica idoneità POS, è punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 €
Mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata dall’impresa esecutrice:
- descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere e le relative schede di sicurezza;
- esito del rapporto di valutazione del rumore;
- individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- documentazione in merito all’informazione ed alla formazione ed informazione dei Lavoratori del cantiere.
Cos’è il PSC
È un documento contenente una relazione sull’opera in progettazione . Descrive le fasi operative svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. È parte integrante del contratto di appalto e rappresenta quello che può essere definito a tutti gli effetti il Progetto di sicurezza. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto prescritto nel Piano di sicurezza e coordinamento. E, prima dell’inizio dei lavori, devono metterne a disposizione dei rappresentanti di sicurezza una copia.
Il PSC è obbligatorio nei cantieri con la presenza di più imprese. E in quei cantieri, con entità uomini-giorno superiore a 200, in cui esiste un’unica impresa affidataria dei lavori, che per l’esecuzione si avvale di altre imprese,
Per una maggiore chiarezza sul servizio offerto leggere anche Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
Cosa contiene il PSC
Il piano è costituito da una relazione tecnica e da un insieme di prescrizioni collegate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Il PSC contiene:
- la descrizione dell’opera, del cantiere e dell’area in cui è collocato
- i nominativi dei soggetti responsabili della sicurezza
- una relazione riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti
- le scelte progettuali ed organizzative adottate
- le procedure e le misure preventive e protettive
- i dispositivi di protezione individuale
- le misure di coordinamento di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
- il cronoprogramma dei lavori
- la stima dei costi della sicurezza
- fascicolo di manutenzione
- etc.
- la presenza di linee aeree e condutture sotterranee
- fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
- le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
- i servizi igienico-assistenziali
- la viabilità principale di cantiere
- gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
- gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- la dislocazione degli impianti di cantiere, delle zone di carico e scarico, delle zone di carico e scarico rifiuti e delle eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
- il rischio investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, rischio di seppellimento negli scavi, rischio di esplosione, rischio di caduta dall’alto, rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria, rischio incendio, rischio rumore, rischio dall’uso di sostanze chimiche etc.
Il Piano di sicurezza e coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Progettazione dei Lavori dell’opera e sottoposto a verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che può richiedere anche degli aggiornamenti. È obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria verificare che le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni indicate Piano di sicurezza e coordinamento siano rispettate.
Sanzioni previste Il Committente e il Responsabile dei lavori:
- per omessa designazione del Coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione rispondono con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000
- per omesso invio del Piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate all’esecuzione dei lavori il solo committente risponde con una sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 €
- per omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento risponde con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
- per omessa predisposizione del fascicolo, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
- per omessa verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro, incorre in arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Il Coordinatore per la Progettazione è responsabile degli obblighi a lui imputati dall’art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09 che, in caso di inadempimento, dispone l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €.
Cos’è il DUVRI?
Il termine D.U.V.R.I. è l’acronimo di “ Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ”, che il Datore di lavoro committente di un’azienda ha l’ obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno dell’azienda. L’obbligo di redazione del DUVRI è stato introdotto dalla normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 art .26 comma 3, integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106.
A cosa serve il DUVRI?
La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto :
Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.
Come si redige il DUVRI?
La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria , predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.
L’Inail ha emanato delle Linee Guida con un modello di riferimento suddiviso in parti.
- Parte 1 – Azienda Committente
- Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento
- Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda
- Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali
- Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico
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