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Riduzione dell’assegno di mantenimento

Controllo per assegnazione o riduzione dell’assegno di mantenimento Il coniuge al quale non è addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, se è sprovvisto di adeguati redditi propri (v. art. 156 c.c.). Si tratta di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione i presupposti per ottenere l'assegno di mantenimento sono, in buona sostanza: l a non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il mantenimento; la mancanza di adeguati redditi propri: affinché si abbia tale requisito non occorre uno stato di indigenza o di totale assenza di mezzi di sostentamento, ma deve sussistere una notevole disparità economica fra i due coniugi; l'impossibilità per il coniuge che chiede il mantenimento di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Per stabilire la concreta entità di tale assegno, occorre quindi valutare la situazione economica complessiva di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio degli stessi e della loro capacità di lavoro. E' legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento se l'ex moglie lavora in nero. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19042 del 12 dicembre 2003, precisando che il lavoro del coniuge, ancorchè in nero, costituisce un elemento della capacità lavorativa e quindi della capacità di guadagno della stessa.

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