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Assegno di Mantenimento per la Compagna al Termine della Convivenza: è possibile?

Assegno di Mantenimento per la Compagna al Termine della Convivenza: è possibile? Approfondiamo in questo focus il caso in cui termini la convivenza tra due partner e la compagna richieda al compagno la corresponsione di un assegno di mantenimento. Cosa si Intende per Convivenza? Per prima cosa definiamo cosa significa “convivenza”. La convivenza, secondo il dizionario di lingua italiana, per definizione, indica lo stato coniugale di fatto, ma non sancito legalmente. Convivenza [con-vi-vèn-za] s.f. 1 Vita in comune: c. familiare; in partic., stato coniugale di fatto, ma non sancito legalmente: preferire la c. al matrimonio. Si parla quindi di convivenza quando due persone decidono, liberamente di convivere senza alcun vincolo formale, stabilendo il formarsi della così detta “famiglia di fatto” o secondo la terminologia giuridica la convivenza “more uxorio”. Infatti, secondo la terminologia in uso nella giurisprudenza italiana l'espressione “conviventi more uxorio” (ci si riferisce all'art. 560 del Codice Penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 03/12/1969, ed all'articolo 269 n. 1 del Codice di Procedura Civile, abrogato dalla riforma del diritto di famiglia introdotta con la Legge n.151 del 19/05/1975) indica la condizione di coloro che vivono come coniugi. Assegno di Mantenimento per la ex Compagna La cessazione di convivenza nel caso in cui la coppia sia stata una coppia di fatto e non legata dal vincolo di matrimonio, fa sì che non ci siano tutele legali e pertanto l’ex-convivente, anche se sprovvisto di mezzi economici sufficienti per il suo sostentamento e indipendentemente dalla durata del periodo di convivenza, non può vantare nei confronti dell'altro partner alcuna pretesa di ordine economico relativa al proprio mantenimento e quindi non può accedere alla richiesta formale di assegno di mantenimento. Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 13/05/1998, il profilo personale dei singoli partner che per scelta formano una famiglia di fatto con la convivenza more uxorio, è considerato irrilevante rispetto a quello dei singoli coniugi che hanno formato famiglia e iniziato la convivenza con il matrimonio (sia con rito civile sia con rito religioso). Non esiste pertanto alcun obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex compagna perché manca il presupposto previsto dalla giurisprudenza italiana e che è quello della convivenza sancita dal matrimonio. In sintesi: la convivenza more uxorio non è disciplinata per legge e pertanto i legami di natura personale instaurati tra i due conviventi (ad esempio fedeltà reciproca, assistenza morale, ecc.) e patrimoniali (collaborazione materiale all’andamento familiare) non sono vincolanti sul piano giuridico, ma sono rimessi esclusivamente alla spontanea osservanza reciproca da parte dei conviventi che fanno coppia. Dalla convivenza non derivano doveri coniugali sanciti per legge e pertanto essendo la convivenza una libera scelta effettuata dalle stesse persone che hanno instaurato un rapporto duraturo di vita comune, qualora venga a cessare non troverà tutela in norme giuridiche

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