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Amministrazione immobili di condominio

Lo Studio Legale Riccio Libroia & Partners è specializzato nella gestione ed amministrazione degli immobili condominiali.


I professionisti dello studio svolgono l'attività di amministratore di condominio, occupandosi della risoluzione delle problematiche aventi ad oggetto:


- i profili di natura burocratica e contrattualistica;


- la gestione degli edifici in comproprietà;


- la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.


Lo Studio si occupa, oltre che degli aspetti giuridici, anche delle attività relative alla contabilità fiscale ed alla responsabilità civile e penale. La gestione condominiale svolta dallo Studio è improntata ai principi di trasparenza, ottimizzazione dei costi e collaborazione con i condomini amministrati.


Le prestazioni professionali erogate per ciascun Condominio comprendono:


1) la redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo, associati alla relativa ripartizione delle spese con relazione accessoria accompagnatoria;


2) la convocazione di un’assemblea ordinaria annua, con relativi adempimenti;


3) la convocazione di due eventuali assemblee straordinarie e di un Consiglio dei Condomini, in casi urgenti o per eventi necessari, con relativi adempimenti. Compenso per eventuali altre assemblee straordinarie o Consiglio dei Condomini da concordare;


4) la consulenza legale stragiudiziale per la risoluzione dei problemi e delle controversie di natura condominiale;


5) la riscossione ogni mese e per un giorno delle quote ordinarie ed eventuali straordinarie, con gestione di conti correnti o quant’altro acceso in nome e per conto del condominio;


6) la tenuta del giornale di cassa meccanizzato e del libro delle assemblee;


7) la redazione del Quadro AC della dichiarazione annuale dei redditi relativa al Condominio;


8) il controllo e la cura dei lavori manutentori ordinari, di pulizia, di custodia, di portierato ed accessori;


9) l’esecuzione delle delibere assembleari lecite per la stipulazione di contratti, accensione di conti correnti, esecuzione di volture su utenze condominiali, l’assunzione o il licenziamento del personale dipendente, con relativa osservanza di tutti gli obblighi del datore di lavoro.


Lo Studio offre ulteriori servizi e vantaggiose soluzioni, oggetto di una dettagliata indicazione nel preventivo che i Sig.ri Condomini possono richiedere gratuitamente.


Lo Studio precisa altresì che:
1) l’amministrazione è tenuta a termini di legge, evitando così inutili e dannose controversie di tipo operativo e legale;


2) il titolo di amministratore di condominio è stato conseguito dai nostri legali in conformità alle previsioni normative di cui alla Legge n. 220/2012 ed al D.M. n. 140/2014;


3) i nostri legali sono iscritti all’Elenco Nazionale Amministratori di Condominio;


4) i nostri legali sono in regola con l’aggiornamento della formazione obbligatoria.


Inoltre, ogni Condomino può verificare in qualsiasi momento e previo contatto telefonico la documentazione contabile e fiscale (anche bancaria) del Condominio ed avere spiegazioni in merito alla stessa.


Nell'area "Approfondimenti giurisprudenziali" è possibile visionare le massime espresse dalla Suprema Corte e dai giudici di merito in materia condominiale.


Al riguardo, giova rammentare le seguenti pronunce volte ad evidenziare come sia facilmente revocabile l'amministratore condominiale allorché i condomini siano insoddisfatti dell'operato di quest'ultimo, quali:


Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2014, n. 9082
L'assemblea condominiale ben può procedere, in ogni tempo e indipendentemente da una giusta causa, alla nomina di un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato quello uscente, ciò comportando la revoca tacita del mandato conferito a quest'ultimo.


Trib. Milano, Sez. XIII, 8 febbraio 2013
In materia condominiale i poteri dell'amministratore terminano, di regola, con la fine del mandato. L'istituto della prorogatio imperii è stato enucleato dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di inaccettabile stallo di gestione, derivanti dalla cessazione della carica di un amministratore, senza che ci sia la repentina nomina di un nuovo amministratore da parte dell'assemblea. Lo scopo è quello di garantire la tutela della collettività condominiale che potrebbe trovarsi esposta al pericolo di stasi della necessaria attività ordinaria.
L'amministratore di condominio dura in carica un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), se viene riconfermato la durata dell'incarico è sempre limitata all'anno civile, cioè, indipendentemente dalla data di nomina o di riconferma l'amministratore termina il suo incarico il 31 dicembre. Dopo la scadenza rimane in carica per mera prorogatio, ma deve convocare l'assemblea per il rinnovo della carica o per la nomina di un nuovo amministratore (ex artt. 1129 c.c., 1135 c.c., 66 disp. att. c.c.).




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