DECRETI
Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003
CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 16 gennaio 2003
Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine a uso natatorio.
VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;
VISTA la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la Segreteria di questa Conferenza;
VISTO il testo definitivo dell’accordo in oggetto, trasmesso con nota del’11 dicembre 2002 dal
Ministero della salute e quanto convenuto nell’odierna seduta di questa Conferenza;
RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto
concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia
“tutela della salute”, ricadente nella potestà concorrente delle Regioni;
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso
ai sensi dell'articolo 4, comma2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano
CONSIDERATO che si è reso necessario rivedere l’intesa tra Stato e Regioni relativa agli aspetti
igienico – sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 luglio 1991 e pubblicata sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 39, per le difficoltà
applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai
nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall’emanazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell’interno, della
norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo. 26.maggio.1997, n.155;
VISTE le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del
Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265; il DPR 24.luglio.1977 n.616 e il
DPR 22.aprile.1994 n.425, il R.D 18.luglio.1931 n.773 e successive modifiche;
RILEVATO il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei
procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazione all’agibilità ed allo svolgimento di attività
di pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) DEFINIZIONE
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno
o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate
nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione,
caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche
strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale,
ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonchè quelle al
servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura
stessa.
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile,
destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.
c) piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale,
la cui disciplina è definita da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro
strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture
chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti
utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli
spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni
atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di
vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle
attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la
piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération
Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in
conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto
delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de
Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la
balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità 60 cm, che le
rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso
contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità
che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali
acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature
specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo
sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in
relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene
in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato
sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della
categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4 del punto
2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico - sanitaria
e della sicurezza.
3.2 Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e
gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti
all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.4 Gli impianti di cui all’art.2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea),
b) acqua marina,
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi
provvedimenti regionali.
Punto 4) DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI
4.1 Il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli
impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono
individuate dalle Regioni. L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di
funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo
soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono
in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la
presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento
devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature
mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) CONTROLLI
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli
interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di
competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.
Punto 6) CONTROLLI INTERNI
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico - sanitario
di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto
delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine iI
responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del rischio, in cui è
considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività. Il documento deve
tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle
relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni
iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.
6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste
nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell’autorità incaricata del controllo i seguenti
documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l’indicazione della dimensione e del volume
di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di
manutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
b2) la lettura del contatore installato nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di
immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione
dell’acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua;
b5) Il numero dei frequentatori dell’impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a
disposizione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri
igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la
soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali.Qualora la non conformità
riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell’impianto deve darne tempestiva
comunicazione all’ Azienda unità sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell’azienda sanitaria per un
periodo di almeno due anni.
Punto 7) CONTROLLI ESTERNI
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall’Azienda unità sanitaria locale secondo
criteri stabiliti da ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo
modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all’interno degli
specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di
gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell’impianto.
7.2 Qualora l’autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti
igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i
necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all’eventuale chiusura
dell’impianto.
Punto 8) SANZIONI
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall’autorità sanitaria
nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo
criteri e modalità stabilite dalle Regioni.
8.2 Le Regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9)
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi
e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli
alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità
applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità
pubblica.
Il Segretario
f.to Carpino
Il Presidente
f.to La Loggia
ALLEGATO N.1
1. REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto di
piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE
Le acque utilizzate nell’impianto piscina vengono classificate come segue:
•= acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l’alimentazione delle vasche
(riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
•= acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di
reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
•= acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con
i bagnanti.
1.2 REQUISITI DELL’ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO
L’acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti
normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull’acqua stessa
dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i
parametri indicati nel giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, previsti dalla
vigente normativa.
1.3 REQUISITI DELL’ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL’ACQUA CONTENUTA
IN VASCA
L’acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente
tabella A.
I requisiti di qualità dell’acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.
Il controllo all’acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per
verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. I
trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il
Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.
L’acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta
l’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Per il trattamento dell’acqua in immissione in vasca è consentito l’uso delle seguenti sostanze
elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.
1. Disinfettanti
- Ozono,
- cloro liquido,
- ipoclorito di sodio,
- ipoclorito di calcio,
- dicloroisocianurato sodico anidro,
- dicloroisocianurato sodico biidrato,
- acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti
- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,
- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido),
- alluminato di sodio(soluzione).
3. Correttori di ph
- acido cloridico,
- acido solforico,
- sodio idrossido,
- sodio bisolfato,
- sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lostesso grado di purezza previsto per le
sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)
L’impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal
Ministero della Salute.
1.5 PUNTI DI PRELIEVO
Acqua di approvvigionamento campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca
1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell’aria
dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell’acqua in vasca.
L’umidità relativa dell’aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità
dell’aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a
0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di
vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio
dell’aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell’aria dovrà risultare non
inferiore a 20°C .
1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurare
condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del
personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua
non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l’illuminazione artificiale
dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.
In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna
non inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di
illuminazione di emergenza.
1.8 REQUISITI ACUSTICI
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di
riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il
rumore generato dall’attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
Requisiti microbiologici
Conta batterica a 22° ≤ 100 ufc/1 ml ≤ 200 ufc/1ml
Conta batterica a 36° ≤ 10 ufc/1 ml ≤ 100 ufc/1ml
Eschericchia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus 0 ufc/100 ml ≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml ≤ 1ufc/100 ml
Costruzione di piscine e titolo edilizio necessario |
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