NORME MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 2005.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; 1
VISTO il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi; 1
VISTE le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi; 1
VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n . 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza”; 2
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”; 1
VISTO il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 2
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 recante: “Norme disicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 2001; 2
VISTA la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005; 2
VISTA la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioniper la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002; 2
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VISTE le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA , recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2
RILEVATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell’Interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell’ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all’attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio; 2
RAVVISATA l’opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi; 2
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 per gli aspetti di prevenzione degli incendi; 2
1 Così modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
2 Aggiunto dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
Decreta : ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Sono .soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, gia' adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attivita' sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove e' prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove e' prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20. ART. 2 DEFINIZIONI Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni: Spazio di attivita' sportiva Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o piu' attivita' sportive; nel primo caso lo spazio e' definito monovalente, nel secondo polivalente; piu' spazi di attivita' sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.
Zona di attivita' sportiva Zona costituita dallo spazio di attivita' sportiva e dai servizi di supporto. Spazio riservato agli spettatori Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva. Zona spettatori Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. Spazi e servizi di supporto Spazi e servizi direttamente funzionali all'attivita' sportiva o alla presenza di pubblico. Spazi e servizi accessori Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Impianto sportivo Insieme di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) - lo spazio o gli spazi di attivita' sportiva; b) - la zona spettatori; c) - eventuali spazi e servizi accessori; d) - eventuali spazi e servizi di supporto. Impianto sportivo all'aperto Impianto sportivo avente lo spazio di attivita' scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto. Impianto sportivo al chiuso Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. Complesso sportivo Uno o piu' impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo e' costituito da uno o piu' impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse. Complesso sportivo multifunzionale Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica
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Area di servizio annessa Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi. Area di servizio esterna Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.
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Zona esterna Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. Spazi di soccorso Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra. Via d'uscita Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attivita' sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. Spazio calmo Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi. Percorso di smistamento Percorso che permette la mobilita' degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato. Strutture pressostatiche Coperture di spazi di attivita' sostenute unicamente da aria immessa a pressione. Capienza Massimo affollamento ipotizzabile.
3 Inserito dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
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Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformita' dell'impianto alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente e' tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneita' statica ed impiantistica, nonche' agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilita'. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distruttive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneita' statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
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. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attivita', gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attivita' deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attivita' sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilita' dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m; - pendenza: non superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l’ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, sia all’esterno del volume degli impianti che all’interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:
a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
b) il carico d’incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 Kg/mq di legna standard equivalente;
c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell’intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;
2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400°C;
3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
5) alimentazione di emergenza per almeno 60’ in caso di mancanza dell’energia elettrica ordinaria;
6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d’uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell’impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati. 7
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Così integrato dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2005
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Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovra' essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. La disponibilita' di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovra' risultare da apposito atto legalmente valido.
La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
a) l’installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121–2 o equivalenti;
c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.
Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un’altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L’elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal Questore, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19- ter .
Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal Questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.
Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.
ART. 7 SETTORI
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Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all’aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all’aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.
Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:
a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all’altro;
b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all’interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d’uscita.
La finalità di cui alla lettera a)deve essere perseguita mediante l’istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti. La finalità di cui alla lettera b)deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121- 2 o equivalenti;
b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all’accoglienza, all’indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.
La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
Negli impianti all’aperto indicati nell’allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l’osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo.
ART. 8 SISTEMA DI VIE DI USCITA Zona riservata agli spettatori L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacita' di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attivita' sportiva. Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite. Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto. La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacita' di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori. Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo. Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2. Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 17. Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati. Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilita' di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m. Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non piu' di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala. Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremita' di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso. E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purche' questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza puo' prescrivere il corrimano centrale. Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa. Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal pi- ano di calpestio. E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita. Zona di attivita' sportiva Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attivita' sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.
ART. 8-BIS. AREE DI SICUREZZA E VARCHI. 11
Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall’articolo 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il proprietario dellostesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all’impianto, cosi strutturate:
a) “ Area di massima sicurezza ”, comprende l’impianto sportivo e l’area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all’impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 –2 o equivalenti;
b) “ Area riservata ”, realizzata nell’ambito dell’area di servizio esterna, di cui all’articolo 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all’interno della quale è consentito l’accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all’interno dell’area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall’organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti.
Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell’area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque inragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un’ora e mezza prima dell’inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all’effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall’esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all’impianto.
I varchi di ingresso all’area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all’ingresso, nonché di tornelli “a tutta altezza” che permettono l’accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all’avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.
I tornellidevono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.
I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d’uscita di cui all’articolo 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell’area riservata.
Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del Questoredella Provincia.
ART. 9 DISTRIBUZIONE INTERNA I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire piu' di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; e' consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita. I gradoni per posti a sedere devono avere una pedana non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedana ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%. Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m. I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedana non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedana e alzata deve essere superiore a 1,2; e' ammessa la variabilita' graduale dell'alzata e della padana tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%. Tra due rampe consecutive e' ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedana e alzata. ART. 10 SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di piu' locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto. I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico. Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora. I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto. Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, puo' essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario. Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilita' esterna all'impianto. Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori e' necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso. Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere inte- grate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorita' preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso e' destinato. ART. 11 SPOGLIATOI Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attivita' sportiva. Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attivita' sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico. ART. 12 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli. Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l’impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all’aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell’impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.
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Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attivita' sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto. Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attivita' sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attivita' al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.
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