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REVISORE CONDOMINIALE


ai sensi dell'art. 1130 bis C.C.


norma UNI 10801



Il Rag. Giovanni Adamo è revisore condominiale iscritto al Cepas (corso certificato Italia Didacta).


Con la legge 220/2012 il legislatore ha introdotto l’art. 1130 bis c.c. che istituisce per la prima volta il revisore condominiale.



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L’assemblea di condominio può, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’ amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà (art. 1130 bis cod. civ.).



Per il condominio, il ruolo di revisore contabile è di estrema importanza. Egli è colui che analizza la situazione contabile del condominio, si occupa di verificare gli aspetti gestionali e si pone come garante della trasparenza della contabilità.


L’obiettivo perseguito dalla legge è quello di tutelare il condominio e i suoi condomini.
Il revisore è dunque colui che pone in essere una serie di attività e di riscontri volti ad esprimere, attraverso una relazione finale, un giudizio di attendibilità del rendiconto consuntivo.
Si deve sottolineare che la nomina del revisore non deve presupporre necessariamente qualche comportamento irregolare da parte dell’amministratore del condominio. Nell’ambito dei suoi compiti, infatti, non si ravvisa quella di giudice dell’operato dell’amministratore.


La sua attività deve essere svolta con carattere di indipendenza nei confronti delle parti interessate. Il revisore, insieme all’amministratore di condominio, deve esaminare tutti i vari aspetti della contabilità, i fatti di gestione esposti nel documento contabile.


Amministratore e revisore si affiancano. Se da un lato l’amministratore deve dare esecuzione alle delibere assembleari, disciplinare il normale godimento delle parti comuni, riscuotere i contributi, il revisore ha il compito di effettuare il controllo della contabilità del condominio, con particolare attenzione all’osservanza della legge.
Una nomina del revisore può ritenersi significativa nei seguenti casi:
  • qualora venga nominato un nuovo amministratore senza che vi sia stata l’approvazione del bilancio consuntivo relativo alla precedente gestione. Si vuole consentire un’adeguata continuità all’attività amministrativa;
  • qualora vi siano errori o elementi di incongruità con riferimento ai rendiconti precedentemente approvati;
  • qualora venga nominato in qualità di C.T.P. in fase di mediazione civile o di istruttoria giudiziaria.
  • Quali sono i documenti necessari per una corretta tenuta della contabilità condominiale?
  • l’anagrafica dei condomini;
  • le tabelle millesimali e i criteri di formazione;
  • registro dei contratti stipulati e di ogni altro rapporto giuridico in corso con terzi soggetti;
  • registro di contabilità;
  • conto corrente condominiale, strumento di tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita;
  • documenti fiscali;
  • inventario dei beni immobili comuni
  • rendiconto gestione ordinaria;
  • rendiconto gestione straordinaria;
  • questioni giuridiche pendenti (contenzioni o procedimenti di mediazione aperti);
  • ogni altra informazione di carattere patrimoniale.
  • Il revisore, dopo aver esaminato la documentazione a sua disposizione, interpellato i condomini ed eventuali fornitori di beni e servizi, potrà formulare il giudizio definitivo in ordine alla situazione contabile del condominio.


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