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D.U.V.R.I.

La denominazione “ D.U.V.R.I.” - “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” - deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.


Il D.U.V.R.I. è stato previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, da ultimo modificato dal D. L. n. 69/2013 (cosiddetto “Decreto del Fare”) - in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi dei lavori da svolgere all'interno degli impianti ed unità produttive del committente. Tale documento ha lo scopo di documentare le misure adottate per eliminare, o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera.


Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 il D.U.V.R.I. non sarà più l'unica scelta, in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività.


Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del committente per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2008 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze »). La redazione di tale documento, quindi, è onere del committente, pubblico o privato, tenuto quindi a contattare il proprio fornitore/appaltatore, il quale deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.


I principali scopi del D.U.V.R.I. , sono:


  • valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga, etc.);
  • indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
  • indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
  • verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
  • accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
  • individuare i costi della sicurezza.


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