infortuni scolastici
I NFORTUNI SCOLASTICI
Tuo figlio si è fatto male a scuola...?
La responsabilità dell’istituto scolastico, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, è di natura contrattuale.
Con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola, tra allievo ed istituto scolastico si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Tra l’insegnante dipendente dell’istituto scolastico e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona. In tema di responsabilità civile di cui all’articolo 2048 c.c., è ormai principio riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia di natura contrattuale; pertanto, nelle controversie instaurate nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante per il risarcimento del danno da autolesione, l’attore dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento dell’attività scolastica, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.
In altri termini, poiché vi è una presunzione di responsabilità a carico degli insegnanti e dei precettori, al danneggiato incombe soltanto l’onere di dimostrare che vi è stato un danno e che esso si sia verificato mentre si trovava a scuola, mentre spetta all’ente convenuto dimostrare la liceità del fatto o la mancanza di causalità tra fatto e danno, nonché di non aver potuto impedire l’evento.
Per gli insegnanti di scuole statali, l’articolo 61 secondo comma della legge 11 luglio 1980 n. 312 prevede che le azioni giudiziarie siano promosse contro la pubblica amministrazione, escludendo la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni, salva la rivalsa della stessa pubblica amministrazione nei casi di dolo o colpagrave.
La scuola stipula un contratto assicurativo che copre da infortuni tutti gli alunni e risponde ad esempio del danno riportato da un bambino che in corridoio viene spinto da un compagno andando ad urtare contro il davanzale della finestra che forma una sporgenza con spigoli vivi sprovvisti di qualsiasi copertura; oppure risponde se il minore scivola al suolo nel bagno per la presenza di acqua sul pavimento e riporta un trauma.
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