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Calcolo IMU Calcolo Imu è uno strumento gratuito e semplice che ti permette di calcolare l’importo dell’Imu, l’imposta municipale unificata introdotta dal governo Monti.


Cos’è l’Imu

L’ Imu è l’imposta comunale introdotta con gli articoli 8, 9 e 14 del decreto legge 23 del 2011, la cui applicazione è stata successivamente anticipata all’ 1 gennaio 2012 (anziché al 2014) con l’articolo 13 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge 214 del 22 dicembre 2011. La nuova imposta sostituisce la vecchia Ici e la componente immobiliare dell’Irpef e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati. La base imponibile su cui viene effettuato il calcolo Imu è la stessa utilizzata per la vecchia Ici, e corrisponde al valore dell’immobile (ovvero alla rendita catastale ) calcolato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 504 del 30 dicembre 1992. Vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo. L’ aliquota principale da utilizzare per il calcolo era stata fissata originariamente allo 0.4% (4 per mille) per l’abitazione principale, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione fino a 0.2 punti percentuali, e allo 0.76% (7.6 per mille) negli altri casi, modificabile in aumento o diminuzione fino a 0.3 punti percentuali. Per il 2013 la prima rata, quando dovuta, è calcolata con le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente, mentre a dicembre il saldo terrà conto delle eventuali ulteriori decisioni delle amministrazioni comunali. Sono previste detrazioni per l’abitazione principale, una fissa pari ad € 200 ed una che dipende dal numero di figli conviventi di età non superiore a 26 anni nella misura di € 50 per ciascun figlio fino ad un massimo di € 400. Compilando il modulo sopra riportato potrai effettuare il calcolo Imu con estrema facilità e il risultato potrai anche inviarlo via email.


Chi deve pagare l’Imu

L’ Imu va pagata dal proprietario dell'immobile , oppure da chi è titolare del diritto reale di usufrutto , uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Il presupposto dell’imposta è il possesso di qualsiasi immobile, compresa l’abitazione principale e le sue eventuali pertinenze. In merito alla prima casa, il decreto 102 dell’agosto 2013 ha sospeso il versamento della prima rata, mentre il decreto 133 del 30 novembre 2013 punta ad abolire anche la seconda.


ATTENZIONE: la società king servizi , pur avendo elaborato il programma di Calcola Imu con la massima cura, NON È RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug software. L’utente che utilizza il nostro software per il calcolo dell’imposta Imu solleva e manleva la king servizi da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto a verificare sempre la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento.


Chi gode della sospensione al 17 giugno 2013

Per gli immobili registrati come seconda casa e per tutti gli altri fabbricati non sarà semplice calcolare l'acconto imu che va versato entro il 17 giugno 2013 . La maggior parte dei comuni non ha ancora stabilito le aliquote da usare per il calcolo dell’imposta.


Infatti, le ultime disposizioni ufficiali confermano che é possibile scegliere l’aliquota fissata nel 2012 oppure quella più favorevole deliberata quest’anno dal comune di appartenenza.


Alcuni comuni hanno già da tempo pubblicato le regole per il calcolo dell’imposta, ma nella maggior parte dei casi, è opportuno calcolarla con le vecchie impostazioni.


Causa di questi rincari la difficile situazione delle casse comunali, che hanno visto congelare la fetta più grande del versamento IMU, quello sulla prima casa. Infatti già molti comuni avevano da tempo votato per una drastica diminuzione dell’imposta applicata sulla prima casa, lasciando invariata o rincarando l’aliquota per tutti gli altri casi.


In tutti questi casi risulta vantaggioso effettuare il calcolo dell’imposta unificata con la vecchia regolamentazione, ma in altri casi può essere conveniente riferirsi alle nuove disposizioni, come nel caso di un pensionato residente presso una casa di cura e proprietario di un immobile, questo avrà diritto alla sospensione dell’anticipo di giugno, oppure, come nel caso del comune di Pisa dove l’aliquota su i fabbricati D/1, ossia i capannoni, è scesa di 0,30 punti percentuali passando da 1,06% a 0,76%.


Per non sbagliare:
  • Verifica la sospensione dell’acconto IMU per il tuo immobile: la sospensione vale solamente per le abitazioni principali e per le assimilazioni stabilite dai comuni. Infatti i comuni con delibera del 2012 o del 2013 hanno definito le assimilazioni, queste sono possibili per le abitazioni dei residenti all’estero iscritti all’Aire o per gli immobili non affittati di proprietà di disabili o anziani ricoverati in via permanente o residenti in case di cura. Ma vale anche in caso di divorzi o separazioni, in cui il coniuge ha diritto all’ex casa di famiglia, in questo caso non versa l’anticipo. Anche le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari godono della sospensione.
  • Controllare i dati catastali : la sospensione di giugno comprende anche le pertinenze legate alla prima abitazione per un massimo di tre, una per ogni categoria di seguito elencata:
    • C/2 – soffitte, cantine, magazzini
    • C/6 – box auto
    • C/7 – tettoie

    L’acconto è sospeso anche per i terreni agricoli, anche incolti e per i fabbricati rurali strumentali. Questi ultimi sono classificati al Catasto come D/10, ma anche quelli con altre categorie godono della sospensione purché ci sia l’annotazione “R”.





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