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Permesso di Soggiorno per Lavoro Autonomo

Requisiti
  • Essere in possesso di visto d'ingresso per lavoro autonomo.
  • Reperire i moduli

    I moduli, contenuti nell'apposito kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali e i Comuni abilitati.


    Presentare la domanda

    L a richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati. Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente. L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all'anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica.


    Ricevere il provvedimento
    L o straniero è convocato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze tramite lettera raccomandata per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e per la consegna del permesso di soggiorno elettronico. Il permesso di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento d'attuazione. Inoltre il permesso di soggiorno sarà rilasciato solo se all'atto del ritiro lo straniero dimostrerà di aver assolto gli obblighi in materia sanitaria iscrizioni volontaria al S.S.N. o stipula di polizza assicurativa.

    Il rinnovo del permesso di Soggiorno


    Il rinnovo del permesso deve essere richiesto:
    - 90 giorni prima della scadenza del permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    - 60 giorni prima, per lavoro a tempo determinato;
    - 30 giorni prima, negli altri casi.
    E' consentito inoltrare richiesta di rinnovo non oltre i 60 giorni dalla scadenza di tale permesso di soggiorno, trascorsi i quali il rinnovo può essere rifiutato. Se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non si è ancora provveduto al rinnovo, è prevista l'espulsione obbligatoria dal territorio italiano.
    Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, all’alloggio, allo studio e a tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.


    In attesa del permesso di soggiorno
    Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:
    - della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
    - del titolo di soggiorno scaduto,
    - del passaporto o altro documento equipollente.

    La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato , lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:
    - l'uscita e il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
    - lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
    - il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
    Con la circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.


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