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Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari

La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere questo tipo di protezione.
Al titolare dello 'status di protezione sussidiaria' la Questura rilascia un permesso con motivo 'protezione sussidiaria'.
Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.
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Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria:
  • ha una durata di 3 anni;
  • è rinnovabile, previa verifica dell'attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
  • consente l'accesso allo studio;
  • consente lo svolgimento di un'attività lavorativa (subordinata o autonoma);
  • consente l'iscrizione al servizio sanitario;
  • dà diritto alle prestazioni assistenziali dell'Inps ('assegno sociale' e 'pensione agli invalidi civili') e all'assegno di maternità concesso dai Comuni.

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N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria non possono presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo .


Al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.
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Titolo di viaggio
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Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
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Diritto all'unità familiare
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Il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l'ingresso in Italia dei propri familiari.
Come per i migranti presenti per altri motivi, deve dimostrare possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti.
  • Per 'familiari' si intendono:
  • il coniuge;
  • i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria;
  • i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
  • i genitori con molte restrizioni.
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Il rinnovo del permesso deve essere richiesto:
- 90 giorni prima della scadenza del permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima, per lavoro a tempo determinato;
- 30 giorni prima, negli altri casi.
E' consentito inoltrare richiesta di rinnovo non oltre i 60 giorni dalla scadenza di tale permesso di soggiorno, trascorsi i quali il rinnovo può essere rifiutato. Se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non si è ancora provveduto al rinnovo, è prevista l'espulsione obbligatoria dal territorio italiano.
Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, all’alloggio, allo studio e a tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.
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In attesa del permesso di soggiorno
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Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:
- della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
- del titolo di soggiorno scaduto,
- del passaporto o altro documento equipollente.

La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato , lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:
- l'uscita e il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
Con la circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.


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